COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 197 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Gracciano avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il sig. Diego Trentacoste fino al 10/05/2009. C.U. n. 50 del 26/03/2009.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
197 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Gracciano avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il sig. Diego Trentacoste fino al 10/05/2009. C.U. n. 50 del 26/03/2009.
Al 25° del secondo tempo della gara Volterra-Gracciano, valevole per il campionato di promozione girone C, l’A.A. richiamava l’attenzione del D.G. in quanto il tesserato in oggetto, allenatore della A.S.D. Gracciano, al momento della rete segnata dalla squadra avversaria, offendeva pesantemente l’A.A., avvicinandosi allo stesso in maniera minacciosa. Veniva comunque trattenuto dai propri giocatori. A fine gara si recava negli spogliatoi del D.G. e offendeva nuovamente l’assistente.
Per tale comportamento veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di un mese e mezzo.
Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società del Gracciano, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. La reclamante, infatti, pur riconoscendo che il proprio allenatore protestava in modo “ abnorme” nei confronti dell’A.A., contesta nella maniera più assoluta che il proprio tesserato sia arrivato ad un metro dall’assistente e che soltanto grazie all’intervento dei giocatori del Gracciano si sia evitato il contatto fisico. Conferma, altresì, le vivaci proteste a fine gara ma nega che l’allenatore abbia puntato il dito contro l’assistente. Chiede infine di essere ascoltata.
In data 17/04/2009 comparivano davanti a questa Commissione Disciplinare il sig. Trentacoste Diego ed il sig. Ciarriello Michele in qualità di Presidente della ASD Gracciano.
Dopo aver dato lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’A.A. ha confermato in maniera dettagliata quanto già descritto in sede di rapporto gara, l’allenatore in questione conferma quanto già riportato in sede di reclamo. Esclude,pertanto, di aver pronunciato frasi offensive, pur ammettendo di aver protestato in maniera veemente. Esclude che si sia reso necessario l’intervento dei propri giocatori per allontanarlo dall’assistente arbitro, esclude,altresì, di aver puntato il dito verso l’A.A.
Dall’esame degli atti di gara e del reclamo emerge in maniera evidente la responsabilità dell’allenatore del Gracciano. Quest’ultimo ha tenuto un comportamento che, per sua stessa ammissione, appare certamente da sanzionare. Circa la misura della sanzione a questa C.D. quella inflitta dal G.S. non appare eccessiva rispetto ai fatti ascritti al tesserato in questione. Infatti a nulla rilevando se il sig. Trentacoste abbia puntato il dito contro l’A.A., in quanto non contestato dal G.S., e pur accogliendo l’eccezione sollevata, relativamente al fatto che l’allenatore non sia arrivato a diretto contatto con l’assistente, per questa C.D. a giustificare la sanzione è sufficiente il comportamento ammesso dallo stesso allenatore.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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