COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE FIGC 155/ stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati ed enti: – Bechi Roberto, presidente della Polisportiva Val d’Arbia; – Sardone Luigi, dirigente; – Lorenzetti Rossano, dirigente; – Toscano Luigi, presidente G.S. San Miniato; – Tosoni Danilo, dirigente; per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. – Polisportiva Val d’Arbia – G.S. San Miniato, per la responsabilità diretta ed oggettiva secondo quanto previsto dall’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE FIGC 155/ stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti tesserati ed enti: - Bechi Roberto, presidente della Polisportiva Val d’Arbia; - Sardone Luigi, dirigente; - Lorenzetti Rossano, dirigente; - Toscano Luigi, presidente G.S. San Miniato; - Tosoni Danilo, dirigente; per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. - Polisportiva Val d’Arbia - G.S. San Miniato, per la responsabilità diretta ed oggettiva secondo quanto previsto dall’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.. La Commissione Disciplinare Toscana, ricevuto il provvedimento emesso in data 2 febbraio 2009 con cui la Procura Federale ha operato il deferimento indicato in premessa, ha fissato la data di discussione per la giornata odierna, dandone avviso raccomandato alle parti interessate. Sono qui presenti : - l’Avvocato Marco Stefanini, per la Procura Federale,; - i deferiti: a) Toscano Luigi Presidente e Tosoni Danilo Dirigente del G.S. S.Miniato, assistiti dall’Avvocato Massimo Carignani del Foro di Terni che rappresenta e difende anche la Società; b) Bechi Roberto, Presidente; Sardone Luigi e Rossano Lorenzetti, dirigenti della Polisportiva Val d’Arbia, assistiti dall’Avvocato Fabio Giotti del Foro di Arezzo che li rappresenta, così come rappresenta la Società Val d’Arbia, giusto mandato in atti. Il Presidente del Collegio introduce il dibattimento precisando che la Procura Federale venuta a conoscenza, attraverso una serie di articoli apparsi sulla stampa, del provvedimento assunto dalla Procura della Repubblica di Siena nei confronti del dirigente della Polisportiva Val d’Arbia, Sardone Luigi, constatato che detto provvedimento indicava anche la sussistenza della violazione di norme nell’ambito della attività federale ed in particolare di quelle previste dal Codice di Giustizia Sportiva, ha effettuato i necessari accertamenti. L’Ufficio, a tal fine, acquisiva presso la Procura della Repubblica di Siena il fascicolo processuale relativo alla vicenda penale e assunte, esclusivamente nell’ambito della normativa federale, le deposizioni delle parti interessate, ha proceduto al deferimento di cui è causa. Il dibattimento si apre con l’escussione dei deferiti Toscano, Tosoni e del G.S. S.Miniato. Il rappresentante della Procura Federale, invitato ad illustrare la posizione dell’Ufficio, chiede una breve sospensione dichiarando di aver ricevuto, da parte del difensore del G.S. S.Miniato richiesta di applicazione dell’ art. 23 del C.G.S. nei confronti dei propri assistiti. Riaperto il dibattimento, l’Avvocato Stefanini comunica di aver raggiunto con il rappresentante dei soggetti e dell’Ente deferiti un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini :  al Presidente Luigi Toscano la inibizione per mesi 6 (sei);  al Dirigente Danilo Tosoni la inibizione per mesi 6 (sei)  alla Società ammenda di € 3.000,00(tremila). La Commissione, sospesa la discussione, riunitasi in Camera di Consiglio, rilevata la estrema gravità degli addebiti, ha ritenuto la proposta non congrua in ordine a quanto contestato per cui dispone la prosecuzione del dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale interviene con il ricordare preliminarmente che ci si trova in presenza di società che operano nel campo del settore giovanile con tutte le particolari implicazioni che ciò comporta agli effetti della determinazione della gravità dei fatti accaduti. Rileva che le indagini della Procura Federale hanno carattere del tutto autonome rispetto a quelle della Procura della Repubblica, per cui, pur avendone acquisito il fascicolo, il deferimento è basato unicamente su quanto emerso nel corso della istruttoria federale. Ricorda le dichiarazioni del Presidente Toscano in sede di indagine “domestica” in ordine a costituire “prassi” tra le società del settore l’aver posto in essere quella simulazione, che simulazione non è, come ammesso dalle parti. Richiama le dichiarazioni, vere e proprie confessioni, rese dal Presidente Toscano a pagina 13 del verbale istruttorio. La scrittura redatta dalle due Società in violazione delle norme federali ha rilevanza come assicurazione per una stagione costituendo quindi una sorta di “paracadute”. Anche le dichiarazioni del Tosoni, riportate alle pagine 13 e 14 comprovano la sua partecipazione alla attività illegittima posta in essere. Conclude chiedendo che, vista la gravità dei fatti contestati e riaffermata la responsabilità degli incolpati, vengano irrogate le seguenti sanzioni: - al Presidente del G.S. S.Miniato, Toscano Luigi, la inibizione per mesi 9 (nove); - al Dirigente della medesima Società Tosoni Danilo, la inibizione per mesi 9 (nove): - al G.S. S.Miniato l’ammenda di € 4.000,00(quattromila). Il dibattimento prosegue con l’esame della posizione della Polisportiva Val d’Arbia e degli altri soggetti deferiti che per essa hanno agito : Bechi Roberto, Sardone Luigi, Lorenzetti Rossano. Il rappresentane della Procura Federale, nell’analizzare i fatti, richiama quanto affermato dal Tosoni in ordine alla scrittura privata per riaffermare la violazione delle norme federali commessa da entrambe le Società; l’importanza della scrittura redatta fra dette società, di cui non è contestabile l’esistenza perché pacificamente confermata da tutti gli incolpati e, per ciascuno di essi, richiama le deposizioni quali risultano dal verbale istruttorio della Procura Federale rileggendole, come riportate sulle pagine delle quali indica i riferimenti, che elenca. Procede allo stesso modo con le dichiarazioni testimoniali rese da genitori e calciatori denunzianti. In ordine a queste ultime si sofferma sulle assicurazioni date sia ai calciatori che ai loro genitori circa la validità annuale del tesseramento. Si è trattato di un disegno machiavellico che, ripete, ha costituito un vero e proprio “paracadute” i cui termini possono essere così sintetizzati in concreto : o continui a giocare per questa squadra o paghi quanto ti si richiede. Si sofferma sulle richieste di pagamento; sul fatto che i genitori dei ragazzi da svincolare venissero ascoltati singolarmente; ritiene inspiegabili le richieste di pagamento (definito vero e proprio prezzo), diverse l’una dall’altra, effettuate dal “comitato ristretto” della Val d’Arbia, come viene definito da tutti gli incolpati, costituito al solo scopo di indicare le cifre da richiedere in caso di svincolo. Si sofferma sulle “ modalità di pagamento” : sul doversi presentare da soli e con denaro contante; sull’ avvenuto pagamento da parte di alcuni genitori di calciatori. Dopo aver ribadito il concetto che Sardone è il soggetto più esposto ed ha pagato, in altra sede, anche per conto terzi, osserva che le somme non venivano contabilizzate da parte del Val d’Arbia per essere utilizzate nell’acquisto di altri calciatori, divenendo così un vero e proprio giro. Richiama l’ episodio concernente il tesseramento del calciatore Faleri con la mancata applicazione dell’art. 108 N.O.I.F. Le violazioni commesse sono quindi gravi non solo in riferimento all’art. 95 delle N.O.I.F. quanto e sovrappiù per la violazione dell’art. 1 del C.G.S.. Quanto accaduto infanga il calcio giovanile. Conclude chiedendo irrogarsi : - al Presidente Bechi Roberto la inibizione per anni due e mesi sei; - al D.S. Sardone Luigi e al Dirigente Lorenzetti Rossano la medesima sanzione; - alla Polisportiva Val d’Arbia la sanzione dell’ammenda per € 30.000,00. Il Presidente del Collegio rilevando non essere pervenuta per un semplice disguido, la memoria a difesa trasmessa ed in possesso della Procura Federale, invita il difensore dei deferiti, ad illustrarne il contenuto. L’Avvocato Giotti così articola la difesa della Soc. Val d’Arbia e dei suoi tesserati: A) per quanto riguarda la scrittura sottoscritta tra la Società e il G.S. S.Miniato esiste un unico comportamento disciplinarmente rilevante costituito dalla avvenuta sottoscrizione del documento: essa non può avere altra rilevanza stante la sua nullità sancita dall’art. 95 del C.G.S.; B) si oppone alla interpretazione della Procura affermando che non esiste alcun comportamento fraudolento da parte della Polisportiva Val d’Arbia, atteso che i genitori dei calciatori, sottoscrittori del cartellino, non potevano non essere a conoscenza che il vincolo in questione fosse pluriennale, ciò in considerazione che si trattava di calciatori, all’epoca svincolati. Richiama a tal proposito la posizione di dirigente di società rivestita da due dei genitori denuncianti e precisa che un terzo, estraneo alla vicenda, ha dichiarato di ben conoscere la circostanza che si trattava di vincolo pluriennale. Il tesseramento è avvenuto con l’utilizzo dei moduli ufficiali, così come previsto; C) per ciò che si riferisce alla richiesta di denaro fatta dal dirigente Sardone, pur confermandone la illegittimità, richiama lo spirito collaborativo tenuto dalla Società nel comunicare al C.R.T. quanto stava ponendo in essere la Procura della Repubblica di Siena. Afferma altresì che la richiesta trova la propria ragion d’essere nelle spese sostenute, per i calciatori che intendevano cambiare squadra, durante la stagione sportiva 2007/2008 ed anche per sopperire alla richiesta del premio di preparazione avanzata dal G.S. S.Miniato. Contesta alla Procura Federale il mancato deferimento dei calciatori - e non solo di essi - che hanno sottoscritto (o fatto sottoscrivere) il tesseramento, ben consapevoli che il vincolo fosse pluriennale e ritiene che in sede di determinazione dell’ammenda questa venga quantificata per ciascun capo di incolpazione. La difesa conclude con la richiesta di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni contestate – ad eccezione di quella illustrata sotto la lettera B – e conseguentemente applicare a dette violazioni il disposto degli artt. 23 e 24 del C.G.S.. Esaurito il dibattimento la C.D. passa a decisione. Gli addebiti di cui la Procura fa carico ai soggetti deferiti sono i seguenti: - violazione dell’art 95 delle N.O.I.F., per non aver depositato la lista di trasferimento, nei termini e nei modi previsti, presso il C.R.T.; - aver richiesto il pagamento di somme di denaro (di importi diversi) al fine di consentire lo svincolo dei calciatori; - aver subordinato l’assenso allo svincolo al pagamento di una somma di denaro dopo aver fatto sottoscrivere una richiesta di tesseramento a titolo definitivo, facendo intendere che si trattava di vincolo annuale. La fase dibattimentale e l’esame degli atti indicano che il deferimento è fondato, quindi da accogliere, perché esso è basato su prove testimoniali e documentali (quali le fotocopie delle banconote consegnate al Sardoni in due occasioni), ed infine, sulle ammissioni-confessioni, rese dagli stessi soggetti deferiti alla Procura Federale nella autonoma istruttoria che detto Ufficio ha svolto, dopo avere, opportunamente acquisito, il fascicolo aperto precedentemente dalla A.G.O.. La violazione dell’art. 95 risulta in modo evidente dalla “scrittura privata” che, redatta in data 16 luglio 2007, non è stata mai depositata presso il Comitato Regionale Toscano, per cui l’addebito non necessita di alcun riscontro. Per quanto concerne gli altri addebiti, di ben diverso e grave contenuto sostanziale, si osserva che le testimonianze dei genitori dei giovani calciatori interessati alla vicenda sono tutte concordi nel confermare quanto ha fatto oggetto delle denuncie – querele presentate ai Carabinieri di Siena circa le richieste di denaro loro fatte dal Sardoni per concedere lo svincolo. Unica eccezione la testimonianza resa dal Marsiglietti che peraltro ha lasciato qualche dubbio nell’ambito delle indagini della Procura della Repubblica (…lo stesso lasciava trasparire una pregressa analisi dell’accaduto e su cosa potesse o meno riferire) riportata a pag.. 63 della relazione del Comando Carabinieri di Siena). Osserva ancora la C.D. come le affermazioni del Marsiglietti confermano, implicitamente l’assunto della Procura Federale in ordine al principio da questa enunciato: o rimani tesserato o paghi: Le richieste infine hanno trovato esito nella consegna, da parte di Pasqualino Luigi, padre del calciatore Giuseppe, della somma di € 6.000,00, 12 banconote da € 500,00, nonché nella consegna della medesima somma, di identico taglio, da parte di Valenti Nilo, genitore del calciatore Iacopo, banconote che venivano riposte dal Sardoni nel portafoglio. I Carabinieri di Siena nell’eseguire, in data 11 agosto 2008, la perquisizione personale del dirigente Sardone hanno rinvenuto la somma di € 6.000,00 in dodici banconote da € 500,00, custodite entro un busta gialla, mentre altre undici, del medesimo taglio, si trovavano, ripiegate, all’interno del portafoglio del perquisito. Sia la somma di € 6.000,00 che quella di € 5.500,00 recano i numeri di serie delle banconote fotocopiate a cura del Pasqualino e del Valente in precedenza e consegnate ai C.C.. Non può non rilevare la Commissione che: il Sardone ha ricevuto in due tranches complessivamente 24 banconote, (12 da Pasqualino e 12 da Valente) mentre ne sono state rinvenute 23; le due consegne sono avvenute nelle date 8 e 9 agosto 2008 e che in data 11 agosto il calciatore Mattia Faleri, al momento di sottoscrivere il tesseramento con il Val d’Arbia, ha ricevuto dal Sardone, prelevata dal portafoglio, una banconota da € 500,00. Sempre dall’esame delle testimonianze emerge in maniera inconfutabile che al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento, era stato assicurato ai calciatori ed ai loro genitori che il vincolo sarebbe stato annuale mentre venne successivamente opposto ad essi la sua valenza definitiva. Ciò risulta dallo svolgimento dei fatti denunziati che così si riassumono: - stante il rapporto fiduciario instaurato con la dirigenza dell’A.S.D. Arbia, il modulo non era stato letto dai genitori del calciatore Pasqualino; - non fu “quasi” consentito di leggerlo al Valenti; - non era stato indicato sul modulo, al momento della firma da parte del Ballerini, che si trattava di vincolo pluriennale, né di vincolo annuale; Unico soggetto che dichiara di essere a conoscenza del vincolo con cui sono stati tesserati i due figli, è il Sig. Marsiglietti il quale comunque dichiara di non sapere se gli altri genitori ne avessero eguale notizia. Le dichiarazioni a difesa in ordine al punto appaiono infondate non potendo attribuirsi ad esse il significato di una strumentalizzazione da parte dei genitori dei calciatori: il Collegio non ravvisa, in tale eventuale comportamento, alcuna ragion d’essere. Il calciatore Simi venne addirittura rassicurato dai dirigenti delle due Società interessate (G. S. Miniato e Polisportiva Val d’Arbia) sul fatto che il suo trasferimento era in prestito ed a carattere annuale, salvo poi comunicargli che esso aveva invece carattere definitivo. A ciò si aggiunga che né il calciatore, né i suoi genitori, notarono che la lista di trasferimento che lo riguardava recava la barra nella casella indicante la durata del vincolo. Agli addebiti così evidenziati si deve aggiungere che quanto posto in essere dai soggetti deferiti appare unicamente rivolto alla sistematica violazione delle norme federali, come risulta anche dalla dichiarazione resa dal Presidente del G.S. S.Miniato il quale afferma che detto comportamento costituisce ”prassi” del sistema, ma che esso è necessario a titolo cautelativo. Affermazione che trova conferma nella dichiarazione resa dal Lorenzetti (Polisportiva Val d’Arbia) il quale, confermando di essere a conoscenza della illegittimità di siffatta procedura, afferma in assoluta tranquillità che “…in una società dilettantistica si usa fare così”. Il concetto viene ulteriormente ribadito allorchè il Lorenzetti precisa che il reimpiego delle somme ricavate dall’operazione con il Ballerini è stato effettuato per l’acquisto di altro calciatore. Le operazioni finanziarie così effettuate risultano riportate sulla contabilità della Società sotto la voce “premio di preparazione” il cui importo reale è notevolmente diverso da quello contabilizzato (dichiarazione di Toscano Luigi in data 5/11/2008). Tutti gli atti posti in essere denotano, quindi, essere compiuti in evidente violazione delle norme federali e assolutamente mancanti di ogni trasparenza. La assoluta gravità dei comportamenti posti in essere risulta in modo ancora più pregnante:  dalla richiesta di denaro, da taluno dei deferiti assunto essere dovuto quale premio di preparazione, premio che, da calcoli effettuati sulla base delle disposizione federali, ascende nella fattispecie a non più di € 1.883,00 a fronte di richieste ben più rilevanti. Che non si sia trattato di premio di preparazione è del resto confermato dal Presidente del Val d’Arbia il quale dichiara di aver effettuato, unitamente a Sardone e Lorenzetti una “valutazione” dei cartellini dei calciatori qui in esame. La C.D. ritiene opportuno a tal proposito evidenziare l’ammontare dei premi di preparazione spettante a ciascuno dei calciatori coinvolti nella vicenda : Nome Proc.Federale Importo rich. pagato Premio prep. riceve Pasqualino Conf. querela € 7.000,00 € 6.000,00 € 1.883,00 Valenti “ € 6.000,00 € 6.000,00 € 1.884,00 Ballerini “ € 7.000,00 € 800,00 ** € 1.884,00 Simi “ € 4.500,00 Faleri “ € 500,00 ** richiesti € 1.000,00, pagati € 800,00 - per rimborso “spese tesseramento”.  dalla ingiustificata diversità delle cifre richieste che variano da € 4.500,00 a 6.000,00 a 7.000,00, quest’ultima ridotta in un caso a € 6.000,00;  dalla richiesta, in altro caso, di € 1.000,00 quale rimborso per spese di tesseramento, poi ridotta ed accettata a € 800,00, con assegno all’ordine proprio;  dalla richiesta effettuata dal Sardone a Pasqualino e Valente di presentarsi con denaro contante e da soli;  dal mancato rilascio di ricevute e quietanze;  dal farsi rilasciare assegni intestati al portatore o a nome proprio e quindi girati. In tale contesto la mancata trasmissione della richiesta di svincolo come previsto dall’art. 108 N.O.I.F. acquisisce un valore ben più grave della semplice omissione formale apparendo tendente a non evidenziare il tipo di tesseramento effettivamente posto in essere Anche sotto un profilo di carattere etico ed educativo quanto accaduto è da sanzionare in modo esemplare, infatti, il comportamento dei dirigenti ha “sconvolto” i calciatori, alcuni dei quali hanno espresso il loro malcontento di essere tesserati per la Val d’Arbia e, addirittura, uno di essi (Simi), dopo aver dichiarato di essere “purtroppo” tesserato per la Val d’Arbia ha affermato di non proseguire nella attività agonistica non intendendo continuare ad essere tesserato per detta società. A fronte di quanto sopra la difesa dei deferiti consiste solo nella negazione di quanto loro contestato, caratterizzata per altro, da evidenti contraddizioni. A tal fine basta citare quanto affermato dal Sardone e dal Lorenzetti in ordine alle decisioni assunte dal “comitato ristretto”, appositamente ideato per stabilire la cifra da chiedere al fine di rilasciare la lista di svincolo. Il primo indica che la richiesta veniva effettuata “dopo aver notiziato il consiglio”, il secondo che le cifre venivano “poi discusse in consiglio”. La richiesta della difesa in ordine al mancato deferimento dei calciatori appare del tutto infondata e da disattendere, considerato che il calciatore minore è del tutto privo della capacità di agire anche nei confronti dell’ordinamento sportivo, tant’e che il tesseramento può avvenire unicamente con la apposizione della firma da parte degli esercenti la potestà. D’altra parte il deferimento non opera e non può operare, nei confronti di soggetti non tesserati, quali i genitori dei calciatori minori. La C..D, in ogni caso, ritiene inaccoglibile la richiesta della difesa in ordine alla determinazione proporzionale della sanzione pecuniaria dovendo rilevare che la violazione dell’articolo 1 contestata è riferita all’insieme dei fatti che sono stati posti in essere all’unico scopo di violare la normativa federale con unità di intenti e per fini che nulla hanno a che vedere con la lealtà e la probità sportiva. La gravità di tali comportamenti, che non dovrebbe sfuggire per quanto qui emerge in sede di controllo delle attività delle società, viene tenuta in debito conto dal Collegio in ordine alla determinazione delle sanzioni che vengono commisurate ai diversi addebiti. P.Q.M. il Collegio dichiara il deferimento fondato e pertanto infligge le seguenti sanzioni: G.S. S.Miniato - al signor Toscano Luigi, quale Presidente del G.S. S.Miniato, la inibizione per anni uno (uno); - al signor Tosoni Danilo, la inibizione per anni uno (uno); - al G.S. S. Miniato la sanzione dell’ammenda per € 6.000,00 (seimila). Alla Polisportiva Val d’Arbia - al dirigente Roberto Bechi, nella sua qualità di Presidente della Polisportiva Val d’Arbia, la inibizione per anni tre (tre); - al dirigente Sardone Luigi, la inibizione per anni tre (tre); - al dirigente Lorenzetti Rossano, la inibizione per anni (tre); - alla Polisportiva Val d’arbia A.S.D. per la responsabilità diretta ed oggettiva derivante dal comportamento del Presidente e dei Dirigenti l’ammenda per € 30.000,00 (trentamila).
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