COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figctaa.it DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C Gara del 11/10/2002 ARCOBALENO – OLYMPIA ROVERETO

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figctaa.it DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C Gara del 11/10/2002 ARCOBALENO – OLYMPIA ROVERETO Il Giudice Sportivo preso atto della lettera datata 17/10/2002 con la quale la Società F.C. OLYMPIA ROVERETO comunica la rinuncia al reclamo ritualmente proposto in data 12/10/2002 di cui al C.U. n. 18, relativo alla gara del Campionato di Calcio a Cinque ARCOBALENO – OLYMPIA ROVERETO disputatasi l’11/10/2002; delibera 1) di omologare la gara con il risultato acquisito sul campo e cioè ARCOBALENO – OLYMPIA ROVERETO 5 – 2 2) di addebitare alla Società Olympia Rovereto la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it