COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE ZAIMI ENEA E DI AMMENDA DI EURO 155,00 ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 23 DI DATA 14.11.2002 (GARA S.V. TERMENO TRAMIN – F.C. BOLZANO BOZEN 96 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DEL 2.11.2002)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE ZAIMI ENEA E DI AMMENDA DI EURO 155,00 ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 23 DI DATA 14.11.2002 (GARA S.V. TERMENO TRAMIN – F.C. BOLZANO BOZEN 96 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DEL 2.11.2002) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Juniores Regionale del 2.11.2002 S.V. Termeno Tramin – F.C. Bolzano Bozen 96, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Zaimi Enea (F.C. Bolzano Bozen 96) la squalifica per nove gare effettive con la seguente motivazione: “a fine gara, mentre rientrava negli spogliatoi, si avvicinava all’arbitro, lo strattonava più volte, lo offendeva e quindi gli lanciava con forza la maglia sul viso”; ed inoltre ha inflitto alla società F.C. Bolzano Bozen 96 l’ammenda di euro 155,00 per avere consentito l’ingresso nel recinto di gioco ad una persona non autorizzata che, a fine gara, offendeva pesantemente il direttore di gara e la classe arbitrale e per responsabilità oggettiva per il comportamento di alcuni suoi tesserati. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società F.C. Bolzano Bozen 96, chiedendo la revoca delle sanzioni. Va premesso che il reclamo avverso il provvedimento dell’ammenda è inammissibile ai sensi dell’art. 41 comma 3 lettera d) C.G.S. Per quanto riguarda il provvedimento di squalifica, va detto che in esito all’audizione del direttore di gara hanno trovato puntuale conferma gli episodi di strattonamento ed ingiurie addebitate al calciatore Zaimi Enea. Non ha invece trovato puntuale conferma l’episodio del lancio violento della maglia addosso all’arbitro, avendo quest’ultimo riferito di avere bensì ricevuto l’indumento con violenza sulla guancia mentre si stava allontanando, ma di non potere confermare con certezza che l’autore del gesto fosse proprio lo Zaimi: ciò avendo semplicemente presunto dal fatto che la maglia era quella recante il numero “7”, indossata sino a poco prima dallo Zaimi. Esclusa pertanto la sicura riferibilità dell’episodio allo Zaimi, la squalifica allo stesso inflitta deve venire ridotta a 6 (sei) gare effettive. Concludendo, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società F.C. Bolzano Bozen 96, la C.D. a) dichiara inammissibile il reclamo stesso per quanto concerne il provvedimento dell’ammenda di euro 155,00.- b) riduce a sei gare effettive la squalifica inflitta al calciatore ZAIMI Enea. Poichè il reclamo è stato ancorchè parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa (e conseguentemente il mancato addebito della stessa sul deposito della società reclamante presso la F.I.G.C.).
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