COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.V. TERMENO TRAMIN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 27 DI DATA 05.12.2002 (GARA TERMENO TRAMIN – ALENSE VIVALDI CAMPIONATO DI ECCELLENZA DELLO 01.12.2002)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 09/01/2003 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.V. TERMENO TRAMIN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 27 DI DATA 05.12.2002 (GARA TERMENO TRAMIN - ALENSE VIVALDI CAMPIONATO DI ECCELLENZA DELLO 01.12.2002) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza dello 01.12.2002 Termeno Tramin – Alense Vivaldi, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società S.V. Termeno Tramin l’ammenda di euro 258,00.- per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento minaccioso ed offensivo del pubblico nel corso del secondo tempo di gioco, nonchè per il comportamento ulteriormente minaccioso tenuto da un gruppo di sostenitori a fine gara tale da indurre arbitro ed assistenti ad uscire dallo stadio con la scorta della Forza Pubblica. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società S.V. Termeno Tramin, chiedendo la riduzione della sanzione. La reclamante, pur ammettendo la materialità del fatto, giustificava il comportamento del pubblico quale logica conseguenza di asseriti errori arbitrali. In esito all’audizione del Direttore di gara, la Commissione Disciplinare, ritenuto che i fatti hanno trovato integrale conferma e che la sanzione inflitta appare congrua in riferimento alll’ingiustificabile comportamento mantenuto dai sostenitori della società, respinge il reclamo e ordina l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it