COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RECLAMO S.C. ST. GEORGEN AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE DELL’11 SETTEMBRE 2005 ST. GEORGEN – WIPPTAL
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
OGGETTO: RECLAMO S.C. ST. GEORGEN AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA DEL
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE DELL’11 SETTEMBRE 2005 ST. GEORGEN – WIPPTAL.
Con reclamo tempestivamente preannunciato e ritualmente presentato, la società S.C. St. Georgen si lamenta
della irregolarità della gara in oggetto per la partecipazione alla stessa nelle file del Wipptal dei giocatori
Bonfardin Ivan, Alsui Emran e Ayoub Boviani, non aventi titolo per prendere parte alla gara medesima.
La lamentela è fondata.
Per tale motivo, in applicazione del disposto dell’art. 12, comma 5, C.G.S. la Commissione Disciplinare
a) infligge alla società Wipptal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio ST.
GEORGEN – WIPPTAL 3 – 0;
b) infligge al dirigente BARISON DIEGO (WIPPTAL) l’inibizione a tutto il 16 ottobre 2005;
c) infligge alla società Wipptal l’ammenda di euro 52.
Poichè il reclamo è stato accolto si ordina la restituzione della relativa tassa ove versata o addebitata.
La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Maurizio Agostinelli (Presidente) e dai signori rag. Giorgio
Radoani e Franco Degasperi (Componenti), con l’assistenza del signor Bruno Perottoni, quale rappresentante
A.I.A., nella riunione del giorno 03.10.2005 in Trento, ha assunto la seguente decisione:
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