COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15/03/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ SPORT CLUB ST. GEORGEN AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ED AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 41 DI DATA 08.03.2007 (GARA ST. PAULS – ST. GEORGEN DEL 28.02.2007 – CAMPIONATO ECCELLENZA)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 15/03/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ SPORT CLUB ST. GEORGEN AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ED AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 41 DI DATA 08.03.2007 (GARA ST. PAULS – ST. GEORGEN DEL 28.02.2007 - CAMPIONATO ECCELLENZA) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del Campionato di Eccellenza del giorno 28.02.2007 St. Pauls – St. Georgen, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società St. Georgen l’ammenda di euro 240,00.- con la seguente motivazione: “per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento, a fine gara, di alcuni suoi dirigenti e per aver consentito l’accesso al terreno di gioco ad un dirigente non autorizzato”. Ha inoltre inflitto ai seguenti tesserati della società St. Georgen le sanzioni dell’inibizione a tutto il 5 aprile 2007 al dirigente Obermair Günther, a tutto il 22 marzo 2007 al signor Kofler Patrick (erroneamente indicato come dirigente, ancorchè in verità si trattasse di un calciatore), a tutto il 5 aprile 2007 all’allenatore Villgrater Manfred ed infine a tutto il 10 maggio 2007 al massaggiatore Piffrader Thomas. Per quest’ultimo con la seguente motivazione: “per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara e per aver cercato di spostare un assistente arbitrale accorso in aiuto, premendogli le mani sul petto, accompagnando l’azione con gesti violenti, offese reiterate e bestemmie (recidivo)”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società St. Georgen, contestando la dinamica dei fatti e comunque eccependo l’eccessività delle sanzioni. In esito all’audizione di persona delegata dal Presidente del St. Georgen e dei signori Piffrader Thomas e Kofler Patrick, la Commissione Disciplinare delibera quanto segue. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso relativamente alle posizioni Obermair Günther e Villgrater Manfred ai sensi del disposto di cui all’art. 41, comma 3, lettera b) C.G.S. (inibizioni ad un dirigente e ad un allenatore inferiori ad un mese). Va invece accolto il ricorso relativamente alla sanzione dell’ammenda. Non può infatti sussistere responsabilità oggettiva di una società per fatti addebitabili a propri tesserati identificati ed a propria volta sanzionati. Nè può ritenersi sussistente una responsabilità della società St. Georgen per l’indebito ingresso di estranei sul terreno di gioco, posto che nell’occorso la società St. Georgen era ospitata e che quindi ogni eventuale responsabilità per simili fatti andava eventualmente addebitata alla società ospitante. Deve ritenersi ammissibile il ricorso avverso l’inibizione al tesserato Kofler Patrick erroneamente indicato nel Comunicato Ufficiale come dirigente. Il Kofler è infatti tesserato presso la società St. Georgen come calciatore, con la tessera n. 6080 esattamente indicata nel rapporto dell’assistente. Il Kofler non ha preso parte alla gara per ragioni di salute. Ciò malgrado sostava all’interno del recinto di gioco ed insultava sia nel corso della gara che alla fine della stessa un assistente: per tali fatti che hanno trovato conferma in sede di procedimento, sanzione adeguata è la squalifica per due giornate di gara in sostituzione e modifica della inflitta inibizione a tutto il 22 marzo 2007. Va invece respinto il reclamo proposto per la posizione del massaggiatore Piffrader Thomas. I fatti al medesimo addebitati hanno trovato puntuale conferma e la sanzione inflitta appare congrua in riferimento al comportamento mantenuto. Per tutti questi motivi, la Commissione Disciplinare, a parziale modifica dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo: - dichiara l’inammissibilità ex art. 41, comma 3, lettera b) C.G.S. del ricorso avverso le inibizioni inflitte a Obermair Günther (St. Georgen) e Villgrater Manfred (St. Georgen); - dichiara ammissibile il ricorso avverso la sanzione inflitta a Kofler Patrick (St. Georgen) in quanto da qualificarsi calciatore e non dirigente e modifica la sanzione al medesimo inflitta da inibizione a tutto il 22 marzo 2007 a squalifica per due giornate di gara; - conferma il provvedimento di inibizione al massaggiatore Piffrader Thomas (St. Georgen) a tutto il 10 maggio 2007; - revoca il provvedimento di ammenda alla società St. Georgen. Poiché il reclamo è stato seppure parzialmente accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa ove versata.
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