COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 22/03/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. BORGO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 41 DI DATA 08.03.2007 (GARA MERANO – BORGO DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 22/03/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. BORGO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 41 DI DATA 08.03.2007 (GARA MERANO – BORGO DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato Giovanissimi Regionali del
04.03.2007 Merano – Borgo il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla
società U.S. Borgo l’ammenda di euro 200,00.- con la seguente motivazione: “per responsabilità
oggettiva in merito al comportamento dei propri giocatori che, a fine gara, offendevano con insulti a
sfondo razziale un avversario di colore”.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S. Borgo, contestando
la verità del fatto addebitato e chiedendo di conseguenza l’annullamento della sanzione.
Il Direttore di gara, sentito dalla Commissione, ha sostanzialmente confermato quanto descritto nel
rapporto.
Precisando che l’insulto (inequivocabilmente rivolto all’unico giocatore di colore tra quelli scesi in campo)
è stato in verità profferito da un solo calciatore della società U.S. Borgo.
E precisando altresì di non essere riuscito ad identificare il responsabile per il semplice fatto che lo
stesso si trovava alle spalle dell’arbitro e che nell’immediato si era poi formato un assembramento di
calciatori delle due compagini che discutevano tra loro, rendendo impossibile individuare il responsabile.
La circostanza che a profferire l’insulto a sfondo razziale sia stato un solo calciatore non modifica né la
gravità del fatto né la sussistenza della responsabilità oggettiva della società U.S. Borgo.
Per tale motivo, ritenuto che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione al fatto addebitato, la
Commissione respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta alla società U.S. Borgo.
Poiché il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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