COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO S.S.V. BRIXEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE BURGER MICHAEL DI CUI AL C.U. N. 43 DI DATA 22.03.2007 (GARA BRIXEN – VALLAGARINA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI DEL 17.03.2007)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO S.S.V. BRIXEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE BURGER MICHAEL DI CUI AL C.U. N. 43 DI DATA 22.03.2007 (GARA BRIXEN – VALLAGARINA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI DEL 17.03.2007) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato Juniores Regionali del 17 marzo 2007, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Burger Michael (S.S.V. Brixen) la squalifica per tre gare con la seguente motivazione: “a fine gara mentre lasciava il terreno di gioco si avvicinava all’arbitro protestando, quindi lo colpiva con una leggera manata al braccio”. Avverso detto provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società S.S.V. Brixen chiedendo la riduzione della sanzione in relazione all’effettiva entità del comportamento antiregolamentare del calciatore al termine dell’incontro. Il Direttore di gara, sentito dalla Commissione, ha chiarito che il comportamento del Burger integrava in effetti gli estremi di una protesta irriguardosa, sicchè riqualificato il fatto in tal senso, sanzione equa appare la squalifica per due gare. Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società S.S.V. Brixen riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Burger Michael (S.S.V. Brixen). Poiché il ricorso è stato accolto si or dina la restituzione della relativa tassa.
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