COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 04/05/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 51 DI DATA 20.04.2007 (GARA MAIA ALTA – COMANO TERME E FIAVE’ DEL 09.04.2007 – CAMPIONATO ECCELLENZA)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 04/05/2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 51 DI DATA 20.04.2007 (GARA MAIA ALTA –
COMANO TERME E FIAVE’ DEL 09.04.2007 - CAMPIONATO ECCELLENZA)
Decidendo sul reclamo proposto dalla società A.S.D. Comano Terme e Fiavè che chiedeva la ripetizione
della gara del Campionato di Eccellenza del giorno 09.04.2007 Maia Alta – Comano Terme e Fiavè per
asserito duplice errore tecnico dell’arbitro, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha
respinto il reclamo stesso, omologando la gara con il punteggio acquisito sul campo.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società A.S.D. Comano Terme e Fiavè ribadendo le
lamentele già esposte al primo Giudice.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (così come inammissibile era il reclamo al Giudice
Sportivo) ai sensi dell’art. 24, terzo comma C.G.S. concernendo un fatto devoluto alla esclusiva
discrezionalità tecnica dell’arbitro ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Giuoco.
Norma che prevede che l’arbitro possa ritornare su una propria decisione a seguito della segnalazione di
un assistente, sempre che – come nel caso che ci occupa – il giuoco non sia stato ripreso o la gara non
sia terminata.
Si conferma dunque l’omologazione con il risultato conseguito sul campo
Maia Alta – Comano Terme e Fiavè 4 - 2
Si ordina l’addebito della tassa reclamo.
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