COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 04/05/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MEZZOCORONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 48 DI DATA 12.04.2007 NONCHE’ RICORSO DEI TESSERATI FABRELLO SERGIO E BERTOLINI FULVIO (A.C. MEZZOCORONA) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DI CUI AL C.U. N. 48 DI DATA 12.04.2007 COSI’ COME RETTIFICATI CON C.U. N. 49 DI DATA 14.04.2007 (GARA ST. GEORGEN – MEZZOCORONA DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 05.04.2007)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 04/05/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MEZZOCORONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 48 DI DATA 12.04.2007 NONCHE’ RICORSO DEI TESSERATI FABRELLO SERGIO E BERTOLINI FULVIO (A.C. MEZZOCORONA) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DI CUI AL C.U. N. 48 DI DATA 12.04.2007 COSI’ COME RETTIFICATI CON C.U. N. 49 DI DATA 14.04.2007 (GARA ST. GEORGEN – MEZZOCORONA DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 05.04.2007) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato Allievi Regionali del 5 aprile 2007, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società A.C. Mezzocorona l’ammenda di euro 300,00.- con la seguente motivazione: “per il comportamento profondamente antisportivo dei propri giocatori, che a fine gara offendevano il direttore di gara con frasi lesive della sua persona ed inveivano verso gli avversari con frasi di stampo razzista, supportati in questo comportamento dai due dirigenti già sanzionati e tra la totale indifferenza degli altri”. Il G.S. ha inflitto inoltre al massaggiatore Sergio Fabrello ed all’allenatore Fulvio Bertolini (entrambi dell’A.C. Mezzocorona) l’inibizione a tutto l’11 luglio 2007 con la seguente motivazione: “per comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del direttore di gara e per frasi di stampo razzista rivolte agli avversari, comportamento che continuava a fine gara”. Avverso detti provvedimento hanno proposto rituali e tempestivi ricorsi sia la società A.C. Mezzocorona che i due tesserati, chiedendo l’annullamento o comunque la riduzione delle sanzioni in relazione all’effettiva entità dei comportamenti tenuti nell’occorso e negando decisamente che taluno abbia profferito insulti di stampo razzista verso gli avversari. La Commissione ha proceduto alla riunione ed alla contestuale discussione dei due ricorsi. In esito all’audizione del Vice Presidente della società ricorrente, nonchè dei due tesserati ricorrenti e del Direttore di gara, si è potuto constatare che le decisioni assunte dal G.S. sono state fuorviate da un’equivoca esposizione dei fatti contenuta nel rapporto. Si è infatti potuto accertare che alla fine della gara in oggetto alcuni giocatori della società A.C. Mezzocorona, non individuati perchè mescolati al gruppo che si allontanava dal terreno di gioco, hanno profferito proteste ed ingiurie nei confronti dell’arbitro e degli avversari, persistendo in tale atteggiamento anche dallo spogliatoio. E’ risultato peraltro che nessuna delle ingiurie poteva considerarsi di stampo razzista. I due dirigenti sanzionati si sono in verità limitati ad una vibrata protesta nei confronti dell’arbitro a fine gara, protesta certamente diseducativa (così come diseducativo è stata la loro indifferenza di fronte al comportamento tenuto dai propri giocatori), ma mai sfociata in comportamento ingiurioso e men che meno di stampo razzista. Chiariti così i fatti, non resta alla C.D. che ridimensionare le sanzioni commisurandole all’effettiva portata dei comportamenti. Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società A.C. Mezzocorona, nonchè del massaggiatore Sergio Fabrello e dell’allenatore Fulvio Bertolini (entrambi dell’A.C. Mezzocorona) - ritenuta la responsabilità oggettiva dell’A.C. Mezzocorona per i fatti come sopra effettivamente addebitabili ai giocatori non identificati riduce l’ammenda ad euro 150,00.-; - riduce la sanzione inflitta al massaggiatore Sergio Fabrello (A.C. Mezzocorona) alla ammonizione con diffida; - riduce la sanzione inflitta all’allenatore Fulvio Bertolini (A.C. Mezzocorona) alla ammonizione con diffida. Poiché il ricorso è stato seppure parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.
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