COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ST. PAULS PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE NEL CORSO DELLA GARA MERANO MERAN CALCIO – ST. PAULS DEL GIORNO 29 MARZO 2008 (CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ST. PAULS PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE NEL CORSO DELLA GARA MERANO MERAN CALCIO – ST. PAULS DEL GIORNO 29 MARZO 2008 (CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE) La società F.C. St. Pauls lamenta come alla gara in oggetto nelle file della società Merano Meran Calcio abbia partecipato il calciatore Enzo Speziale, non avente titolo in quanto colpito da provvedimento di squalifica per cumulo di ammonizioni giusta delibera pubblicata sul C.U. 47 di data 20 marzo 2008. Il reclamo è fondato. Per tale motivo in applicazione degli artt. 46 e 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la C.D. delibera a) di infliggere alla società Merano Meran Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio MERANO MERAN CALCIO – ST. PAULS 0 – 3 b) di dichiarare non scontata nella gara in oggetto la squalifica inflitta al calciatore Enzo Speziale (Merano Meran Calcio) e di inasprire la sanzione con la squalifica per una (1) ulteriore giornata di gara; c) di infliggere alla società Merano Meran Calcio l’ammenda di euro 75,00.-; d) di infliggere al dirigente Damiani Maurizio (Merano Meran Calcio) l’inibizione a tutto il 17 maggio 2008. Poiché il reclamo è stato accolto si ordina la restituzione della relativa tassa alla società reclamante.
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