COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RECLAMO U.S. ALENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00.- DI CUI AL C.U. N. 17 DI DATA 04.10.2007 (GARA DI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ALENSE – ST.PAULS DEL GIORNO 29.09.2007)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RECLAMO U.S. ALENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00.- DI CUI AL C.U. N. 17 DI DATA 04.10.2007 (GARA DI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ALENSE – ST.PAULS DEL GIORNO 29.09.2007) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Campionato Regionale Juniores Alense – St. Pauls del giorno 29.09.2007, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società U.S. Alense l’ammenda di euro 500,00.- con la seguente motivazione: “per illecito disciplinare in relazione al comportamento discriminatorio rilevabile dalle frasi pronunciate da alcuni giocatori (non identificati) della società nei confronti degli avversari (art. 11 punto 1 e punto 3 del C.G.S.)”. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società U.S. Alense, ammettendo la materialità del fatto (ed anzi indicando il nome del calciatore che si sarebbe reso responsabile), ma contestando la natura discriminatoria dell’ingiuria profferita. Con propria delibera di data 10 ottobre 2007 la Commissione, preso atto che della questione era stata investita la Procura Federale, aveva sospeso ogni propria decisione nell’attesa dell’esito delle relative indagini. Venuta meno la causa di sospensione, si è proceduto all’audizione della società reclamante ed alla decisione del reclamo. Il reclamo va respinto. Non essendo in discussione la materialità del fatto (ammesso dalla stessa reclamante), va osservato come le frasi profferite dai tesserati della società Alense comportino denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale o etnica e, come tali, integrino gli estremi del comportamento denigratorio sanzionato dal novellato art. 11 del C.G.S., entrato in vigore in data 01 luglio 2007. Per tale motivo la C.D. respinge il reclamo e ordina l’addebito della relativa tassa.
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