COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SPORTING CLUB JUDICARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A TUTTO IL 9 NOVEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE ZOANETTI ALBERTO (SPORTING CLUB JUDICARIA ) DI CUI AL C.U. N. 16 DI DATA 27.09.2007 (GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A 5 DEL GIORNO 21.09.2007 SPORTING CLUB JUDICARIA – GREEN TOWER TRENTO).

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SPORTING CLUB JUDICARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A TUTTO IL 9 NOVEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE ZOANETTI ALBERTO (SPORTING CLUB JUDICARIA ) DI CUI AL C.U. N. 16 DI DATA 27.09.2007 (GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A 5 DEL GIORNO 21.09.2007 SPORTING CLUB JUDICARIA – GREEN TOWER TRENTO). In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Coppa Italia Calcio a 5 Sporting Club Judicaria – Green Tower Trento del giorno 21.09.2007, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al giocatore Zoanetti Alberto (Sporting Club Judicaria) la squalifica a tutto il 9 novembre 2007 con la seguente motivazione: “in segno di protesta calciava il pallone contro l’arbitro colpendolo al braccio, pur senza provocargli dolore (art. 19 punto 4 comma d)”. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Sporting Club Judicaria, contestando che il gesto del calciatore sanzionato fosse connotato da volontarietà e chiedendo dunque un ridimensionamento della sanzione. In esito all’audizione del signor Aldo Mazzotti, Vice Presidente della società ricorrente, del Direttore di gara che ha stilato il rapporto nonché dell’altro Direttore di gara che era stato colpito nel frangente, si è potuto accertare che il gesto del calciatore Zoanetti, portiere della società Sporting Club Judicaria, integrava gli estremi della protesta scomposta e plateale, senza alcuna effettiva volontarietà di usare violenza nei confronti dell’arbitro solo casualmente colpito dal pallone. Per tale motivo, la Commissione Disciplinare in parziale riforma dell’impugnata decisione del G.S., riduce la squalifica del calciatore Zoanetti Alberto (Sporting Club Judicaria) a tutto il 20 ottobre 2007. Poiché il ricorso è stato seppure parzialmente accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa.
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