COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 73 del 16/05/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C.A. TRESTINA AMATORIALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORIZZONTE RONTI – TRESTINA DISPUTATA IL 6.4.2003 A RONTI (Campionato Provinciale Amatori – 8^ giornata di ritorno – girone “A”) < avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 33 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 9.4.2003,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 73 del 16/05/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C.A. TRESTINA AMATORIALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORIZZONTE RONTI – TRESTINA DISPUTATA IL 6.4.2003 A RONTI (Campionato Provinciale Amatori – 8^ giornata di ritorno – girone “A”) < avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 33 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 9.4.2003, PER: la squalifica inflitta fino all’8.5.2004 all’allenatore sig. Filippini Michele per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara e per comportamento violento nei confronti del medesimo. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.5.2003, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria NEI TERMINI proponeva reclamo la F.C.A. TRESTINA AMATORIALE, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø Eccessività della sanzione. E pertanto chiedeva: la riduzione della stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara mentre compariva il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: La mancata comparizione del direttore di gara, sebbene ritualmente convocato, non ha consentito a questa Commissione di chiarire alcuni elementi contrastanti presenti nel rapporto di gara ed in particolare il reale comportamento violento tenuto dal Filippini nei confronti dello stesso Arbitro. Ciò non toglie che gli elementi che si possono desumere dal referto, a giudizio di questa Commissione, appaiono più che sufficienti per giungere ad una riduzione della squalifica inflitta al predetto Filippini tenuto conto dei fatti descritti dal direttore di gara come attribuiti al predetto perchè gli stessi vanno giudicati con minor rigore rispetto a quello usato dal G.S. tenuto conto delle incertezze che si evincono dagli atti ufficiali e non potute chiarire per l’assenza, come già evidenziata, del direttore di gara. Di conseguenza, ad avviso di questa Commissione, appare più conforme a giustizia ed alla reale consistenza dei fatti ridurre la squalifica come inflitta dal G.S. al Sig. Filippini Michele, fino al 31.12.2003. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla F.C.A. Trestina Amatoriale, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Sig. Filippini Michele, fino al 31.12.2003 · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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