COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 4/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. CIGLIANO GIOVANNINI CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPES NARNESE – A.S. CIGLIANO DISPUTATA IL 24.5.2003 A NARNI SCALO (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 41 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 28.5.2003 pubblicato in data 28.5.2003 – Play off del Campionato Provinciale di Serie D – gara di andata) PER: < L’applicazione in proprio sfavore dell’art. 12 del C.di G.S..
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 81 del 4/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. CIGLIANO GIOVANNINI CALCIO A 5 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPES NARNESE – A.S. CIGLIANO DISPUTATA IL 24.5.2003 A NARNI SCALO (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 41 del Comitato Provinciale di Terni, del giorno 28.5.2003 pubblicato in data 28.5.2003 – Play off del Campionato Provinciale di Serie D – gara di andata)
PER:
< L’applicazione in proprio sfavore dell’art. 12 del C.di G.S..
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.6.2003, la seguente decisione.
F A T T O
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni deliberava la inammissibilità del reclamo avanzato dalla Soc. Narnese per violazione dell’art. 29 comma 5 del C. di G.S. e contestualmente infliggeva alla A.S. Cigliano Giovannini la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in favore della Soc. Spes Narnese;
NEI TERMINI proponeva reclamo la Soc. A.S. Cigliano Giovannini Calcio a 5 , adducendo i seguenti:
M O T I V I
Ø Erronea applicazione dell’art. 12 del C. di G.S. atteso che il comportamento del calciatore dell’A.S. Cigliano non può ritenersi influente ai fini del risultato.
E pertanto chiedeva: l’omologazione del risultato della gara così come acquisito sul campo.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara; nessuno compariva per la Società reclamante non avendone questa fatta espressa richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· Il reclamo proposto a questa Commissione dall’A.S. Cigliano Giovannini C.5 deve trovare accoglimento perché fondato.
· Dagli atti ufficiali di gara risulta che al 28° del s.t. un calciatore della Soc. A.S. Cigliano Giovannini Calcio a 5, “su una chiara azione da goal della Spes Narnese” interveniva in campo, intercettava il pallone ed in tal guisa impediva la prosecuzione dell’azione stessa.
· Ciò chiarito questa Commissione ritiene che la delibera del G.S. non risponda a quanto disposto dalle regole vigenti.
· Ed invero non è esatto quanto affermato dal G.S. nella sua delibera secondo cui l’ingresso del calciatore della Soc. Cigliano Giovannini avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara tenuto conto che in simili circostanze l’arbitro doveva interrompere il gioco, espellere il trasgressore e riprendere il gioco con una rimessa secondo quanto si legge sotto la regola 12 del Calcio a 5, così come ha correttamente disposto l’arbitro nella sua direzione di gara.
· Stando così le cose, appare evidente che la delibera del G.S. debba essere riformata nel senso che non può ravvisarsi nel fatto sopra richiamato una ipotesi di irregolare svolgimento della gara ma solo di un accadimento tecnico risolto dal direttore di gara secondo le regole.
· Di conseguenza la gara deve essere omologata con il risultato acquisito sul campo.
P.Q.M. LA C.D.
Di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Cigliano Giovannini Calcio a 5 e per l’effetto di omologare la gara Spes Narnese – A.S. Cigliano Giovannini Calcio a 5 con il risultato di 4 a 5 in favore di quest’ultima così come acquisito sul campo.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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