COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. OTRICOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA OTRICOLI – SANGEMINI DISPUTATA IL 4.5.2003 AD OTRICOLI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 70 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 7.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Play out del Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “C”) PER: < la squalifica fino al 12.5.2007 inflitta al calciatore MENCARELLI MAURIZIO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’U.S. OTRICOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA OTRICOLI – SANGEMINI DISPUTATA IL 4.5.2003 AD OTRICOLI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 70 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 7.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Play out del Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “C”) PER: < la squalifica fino al 12.5.2007 inflitta al calciatore MENCARELLI MAURIZIO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.6.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava al calciatore Mencarelli Maurizio la sanzione sopra indicata. NEI TERMINI proponeva reclamo la U.S. Otricoli, adducendo i seguenti: M O T I V I Ø Eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA: Una sensibile riduzione della sanzione suddetta. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, con assoluta certezza, ha identificato in Mencarelli Maurizio il calciatore che con una manata ha rotto il cartellino rosso nel mentre gli stava notificando la espulsione per avere fortemente protestato, con atteggiamento minaccioso, dopo aver sanzionato un calcio di rigore nei confronti della di lui squadra e che, poi, lo ha colpito con un pugno alla mascella sinistra. · Ha, altresì, precisato, che il pugno gli ha provocato uno stordimento durato qualche secondo e che il conseguente dolore è scomparso nel giro di qualche secondo. · Orbene, proprio dette precisazioni, se da un lato consentono, per assoluta mancanza di riscontro degli atti di gara, di non dar credito alla tesi difensiva svolta dalla Società reclamante, secondo la quale la rottura del cartellino e del colpo ricevuto dall’arbitro sono stati più conseguenza di gesti inconsulti ed istintivi, posti in essere dai suoi giocatori, nel corso della collettiva protesta causata dalla concessione di un calcio di rigore di cui si è fatto cenno, circostanza che, a dire della Società, non rendeva, appunto, possibile la individuazione dell’autore del pugno, dall’altro possono giustificare una più benevola valutazione dei fatti da attribuire, in modo incontrovertibile al calciatore Mencarelli, atteso che non può più parlarsi di “un potente pugno in faccia” ricevuto dall’arbitro, tenuto proprio conto del tempo di durata dello stordimento e della scomparsa del dolore concretizzatasi in un tempo inferiore rispetto a quello indicato nella documentazione medica prodotta dal direttore di gara. · Ritiene, pertanto, questa Commissione che la squalifica inflitta dal G.S. al predetto calciatore perché possa presentarsi più adeguata e proporzionata alla effettiva condotta realizzata dal Mencarelli, debba essere ridotta e quindi fissata fino al 12.5.2005. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Otricoli, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mencarelli Maurizio fino a tutto il 12.5.2005. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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