COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. GIOVANILE SALESIANA PGS DON BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PGS DON BOSCO – ACQUAIOLA DISPUTATA IL 18.5.2003 A PERUGIA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.41 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 28.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – 16^ di ritorno – girone “A”) PER: < La squalifica per otto giornate di gara inflitta al calciatore Ferroni Matteo Maria.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 82 del 11/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. GIOVANILE SALESIANA PGS DON BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PGS DON BOSCO – ACQUAIOLA DISPUTATA IL 18.5.2003 A PERUGIA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.41 del Comitato Provinciale di Perugia, del giorno 28.5.2003 pubblicato lo stesso giorno – Campionato Provinciale di 3^ Categoria – 16^ di ritorno – girone “A”) PER: < La squalifica per otto giornate di gara inflitta al calciatore Ferroni Matteo Maria. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.6.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Pol. Giovanile Salesiana Don Bosco , adducendo i seguenti: M O T I V I Ø Esposizione dei fatti diversa da quella riportata nel referto. E PERTANTO CHIEDEVA : la revisione completa del provvedimento adottato dal G.S. impugnato. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Nel referto viene riportata una descrizione dei fatti a carico del calciatore Ferroni Matteo Maria in modo tale da giustificare, senza ombra di dubbio, l’applicazione a suo carico di una sanzione sportiva, atteso che non può revocarsi in dubbio che ci sia stata, da parte del predetto, un’azione pericolosa a danno dell’avversario al quale ha provocato dolore, sia pure non intenso, e di una successiva condotta non corretta nei confronti del direttore di gara per essere stato questo colpito al fischietto che teneva in bocca. · Tuttavia ciò non toglie che la sanzione inflitta dal G.S., ad avviso di questa Commissione, possa essere ridotta onde renderla più proporzionata alla entità della condotta oggetto di giudizio. · Ed invero le stesse parziali ammissioni fatte dalla Società reclamante in sede di audizione e le precisazioni rese dal direttore di gara giustificano la riduzione della squalifica come inflitta dal G.S. al calciatore Ferroni a sei giornate di gara, apparendo in tal guisa più conforme a giustizia. P.Q.M. Di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ferroni Matteo Maria a sei giornate effettive di gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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