COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 1/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1° – PACIOTTI Danilo, Dirigente della Società A.S. Carbonesca 2° – Società A.S. CARBONESCA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 1/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di:
1° - PACIOTTI Danilo, Dirigente della Società A.S. Carbonesca
2° - Società A.S. CARBONESCA
incolpati:
il primo: della violazione di cui all’art.3, comma 1, del C.G.S. per avere, nel corso di dichiarazioni rese agli
organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’A.I.A regionale e dell,arbitro effettivo sig.
Alessandro COSTANZO, che ha diretto la gara Montone – Carbonesca del 12.5.2003;
la seconda : della violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva della violazione ascritta
al primo quale proprio tesserato,
ha pronunciato, nella seduta del 30.9.2003, la seguente decisione.
FATTO
Con atto del 10 giugno 2003 il Procuratore Federale della FIGC, all’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio
Indagini, deferiva a questa Commissione il signor PACIOTTI Danilo, dirigente della Soc. A.S. Carbonesca e la
Soc. A.S. CARBONESCA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per rispondere delle
incolpazioni rispettivamente loro ascritte.
L’intervento del menzionato Ufficio prendeva le mosse dalla nota 26 maggio 2003, rimessa dal Presidente del
C.R.U. L.N.D. dott. Luigi Rapace, con allegata una videocassetta relativa alla trasmissione andata in onda
sull’emittente Umbria TV in data 12/5/2003, nella quale il menzionato Paciotti esprimeva giudizi lesivi della
reputazione dell’Arbitro Costanzo, giudizi che venivano riportati, poi, dal quotidiano “Il Messaggero” del
13.5.2003.
La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata al 30.9.2003.
All’odierna udienza nessuno degli incolpati si è presentato sebbene ritualmente convocati; è intervenuto, per il
Procuratore Federale, Avv. Marco Mattioli, il quale concludeva per una declaratoria di non doversi procedere,
nei confronti degli incolpati, per intervenuta amnistia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità del Paciotti e della Soc. A.S. Carbonesca in
merito agli addebiti loro rispettivamente contestati.
L’art. 3,comma 1°,del Cod.di G.S.,vieta,a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale,di esprimere pubblicamente
giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale. Il costante indirizzo
giurisprudenziale della C.A.F. evidenzia, poi,che il fondamento della violazione di detta norma va individuato
nella sua pubblicità.
Ciò chiarito, appare evidente che il precisato elemento, che costituisce il fondamento della violazione attribuita
agli incolpati , sussiste nella fattispecie atteso che il primo ha reso dichiarazioni, nel corso della trasmissione
televisiva sull’emittente “Umbria TV” andata in onda l’11.5.2003, dichiarazioni poi riprese dal quotidiano “Il
Messaggero” del 13.5.2003.
E che poi le dichiarazioni rese dal Paciotti debbano ritenersi lesive della reputazione dell’arbitro Costanzo e
degli Organi dell’AIA è fuori da ogni discussione in quanto i predetti vengono accusati, in tutta sostanza, di non
aver usato il dovuto equilibrio e di aver preso decisioni con un certo intento persecutorio.
La condotta degli incolpati non può essere però sanzionata tenuto conto che il Consiglio Federale della FIGC
con delibera pubblicata in data 11.9.2003 nel CU n. 75/a, ha concesso l’amnistia ai dirigenti, ai soci di
associazione ed ai tesserati che debbono rispondere della violazione di cui all’art. 3 del C.di G.S. nonché alle
Società che debbono rispondere della violazione di cui all’art. 2 c.3 del C.di G.S.
Di conseguenza, in presenza delle condizioni richieste dalla suddetta delibera, nei confronti degli incolpati deve
essere dichiarato di non doversi procedere per intervenuta amnistia.
P. Q. M.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Dichiara non doversi procedere nei confronti di PACIOTTI Danilo e della A.S. CARBONESCA in ordine
alle violazioni loro rispettivamente ascritte, per intervenuta amnistia.
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