COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 1/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1. – VAIRO CALDARELLI, Presidente della Società Spoleto Calcio S.r.l.; 2. – Società SPOLETO CALCIO S.r.l.;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 1/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di:
1. - VAIRO CALDARELLI, Presidente della Società Spoleto Calcio S.r.l.;
2. - Società SPOLETO CALCIO S.r.l.;
incolpati:
il primo: della violazione di cui all’art.3, comma 1, del C.G.S. per avere, nel corso di dichiarazioni rese agli
organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente del Comitato Regionale Umbria
LND e del Presidente Comitato Regionale Arbitri Umbria come si evince dagli articoli di stampa “L’eccellenza
finisce in rissa, da Spoleto accuse al vetriolo” pubblicato nel quotidiano “Il Messaggero” del 15.4.2003 e “Tuona
Caldarelli : nelle recenti gare è accaduto di tutto” e “Caldarelli : Repace e Di Biagio si dimettano”, entrambi
pubblicati nel quotidiano “Il Corriere dell’Umbria” del 15.4.2003.
la seconda : della violazione dell’art. 3 c.2, ed art. 2 c.4 del C. di G.S., per responsabilità oggettiva della
violazione ascritta al primo quale proprio Presidente,
ha pronunciato, nella seduta del 30.9.2003, la seguente decisione.
FATTO
Con atto del 20 giugno 2003 il Procuratore Federale della FIGC, all’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio
Indagini, deferiva a questa Commissione il signor Vairo CALDARELLI, Presidente della Soc.Spoleto Calcio Srl e
la predetta Società, in persona del suo legale rappresentante, per rispondere delle incolpazioni rispettivamente
loro ascritte.
L’intervento del menzionato Ufficio prendeva le mosse dalla nota 15 aprile 2003, rimessa dal Presidente del
C.R.U. L.N.D. dott. Luigi Rapace, con allegati copie degli articoli pubblicati in pari data sui quotidiani succitati
nei quali il menzionato Caldarelli esprimeva giudizi lesivi della reputazione dello stesso Presidente del
Presidente del CRA Umbria Remo DI Biagio.
La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata al 30.9.2003 .
All’odierna udienza nessuno degli incolpati si è presentato sebbene ritualmente convocati; è intervenuto, per il
Procuratore Federale, Avv. Marco Mattioli, il quale concludeva per una declaratoria di non doversi procedere,
nei confronti degli incolpati, per intervenuta amnistia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità del Caldarelli e della Soc. Spoleto Calcio Srl sia
diretta che soggettiva con riferimento agli addebiti loro rispettivamente contestati..
L’art. 3,comma 1°,del Cod.di G.S.,vieta,a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale,di esprimere pubblicamente
giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale. Il costante indirizzo
giurisprudenziale della C.A.F. evidenzia, poi,che il fondamento della violazione di detta norma va individuato
nella sua pubblicità.
Ciò chiarito, appare evidente che il precisato elemento, che costituisce il fondamento della violazione attribuita
agli incolpati , sussiste nella fattispecie atteso che il primo ha reso dichiarazioni, poi pubblicate nei quotidiani del
15.4.2003 sopra precisati.
E che poi le dichiarazioni rese dal Caldarelli debbano ritenersi lesive della reputazione degli Organi Federali
citati è fuori da ogni discussione in quanto i predetti vengono accusati, in tutta sostanza, di non aver operato per
il regolare svolgimento dei Campionati.
La condotta degli incolpati non può essere però sanzionata tenuto conto che il Consiglio Federale della FIGC
con delibera pubblicata in data 11.9.2003 nel CU n. 75/a, ha concesso l’amnistia ai dirigenti, ai soci di
associazione ed ai tesserati che debbono rispondere della violazione di cui all’art. 3 del C.di G.S. nonché alle
Società che debbono rispondere della violazione di cui all’art. 2 c.3 del C.di G.S.
Di conseguenza, in presenza delle condizioni richieste dalla suddetta delibera, nei confronti degli incolpati deve
essere dichiarato di non doversi procedere per intervenuta amnistia.
P. Q. M.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Dichiara non doversi procedere nei confronti di CALDARELLI Vairo e della Società SPOLETO CALCIO
Srl in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte, per intervenuta amnistia.
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