COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1° ANGELELLI Pietro vice presidente della A.C. POZZO G. s.r.l. 2° ANGELELLI Mara cassiere della A.C. POZZO G. s.r.l ; 3° ANGELELLI Giampaolo consigliere della A.C.POZZO G. s.r.l. 4° SOCIETA’ A.C.POZZO G. s.r.l.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1° ANGELELLI Pietro vice presidente della A.C. POZZO G. s.r.l. 2° ANGELELLI Mara cassiere della A.C. POZZO G. s.r.l ; 3° ANGELELLI Giampaolo consigliere della A.C.POZZO G. s.r.l. 4° SOCIETA’ A.C.POZZO G. s.r.l. incolpati: il primo : a) della violazione dell’art.1,comma 1, del C.G.S.,per essersi reso responsabile,nella qualità di V. Presidente della Soc. A.C. POZZO G. Srl. dell’aggressione nei confronti dell’assistente arbitrale Sig. Flavio Benni al termine della gara A.C.Pozzo - A.S. Virtus La Castellana,disputata il 12 gennaio 2003; b) della violazione dell’art. 1,comma 3, C.G.S.,per non aver ottemperato alle convocazioni dinanzi all’Ufficio Indagini della FIGC, pur consapevole delle sanzioni che ne sarebbero derivate; la seconda : a) della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S.,per aver posto in essere una condotta contraria ai principi contenuti nella stessa norma,contravvenendo,peraltro ad impegni formalmente assunti e sottoscritti; b) della violazione dell’art. 1 comma 3 per non aver ottemperato alla convocazione dell’Ufficio indagini. il terzo: della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. per non aver ottemperato alle convocazioni dell’Ufficio Indagini, pur consapevole delle sanzioni che ne sarebbero derivate; la quarta: della violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva per le violazioni di cui sopra attribuite ai propri tesserati. f a t t o Con atto del 28 luglio 2003, il Procuratore Federale della F.I.G.C., all’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione i signori ANGELELLI Pietro, Vice Presidente della Soc. A.C. POZZO G. s.r.l., ANGELELLI Mara, Cassiera della società A.C. POZZO G. s.r.l., ANGELELLI Giampaolo,Consigliere della società A.C. POZZO G.s.r.l e la società A.C. POZZO G: s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per rispondere delle incolpazioni rispettivamente loro ascritte. L’intervento del menzionato Ufficio prendeva le mosse dalla nota 22 gennaio 2003, rimessa dal Presidente f.f. del Comitato Regionale Arbitri Umbria al Presidente del C.R.U. L.N.D. dott. Luigi Rapace, con allegato, in fotocopia, un articolo apparso nel quotidiano “Corriere dell’Umbria” del 21/01/2003 ,nel quale si faceva riferimento all’aggressione subita nel dopo partita dall’assistente arbitrale Benni Flavio, articolo dallo stesso dott.Repace inviato al menzionato Ufficio con nota del 24/1/2003. Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nella sua relazione, rappresentava che il Benni,transitando casualmente per Pozzo,aveva avuto modo di notare una persona che corrispondeva ai dati somatici di colui che lo aveva aggredito il giorno della partita e che, informatosi immediatamente sul posto, aveva avuto modo di apprendere che lo stesso rispondeva al nome di Angelelli Pietro,vice presidente della società A.C.POZZO. Rappresentava anche che,nel corso delle indagini,nonostante avesse più volte richiesto la trasmissione,in fotocopia, di patenti o carta di identità dei dirigenti della società A.C.POZZO ,onde consentire al Benni di procedere alla identificazione del suo aggressore,atteso che il Benni medesimo si era dichiarato,nel corso delle indagini,in grado di riconoscere l’autore del fatto,tutti i dirigenti della menzionata società avevano soddisfatto la richiesta ad eccezione degli incolpati,i quali ,peraltro,avevano risposto alla richiesta suddetta di non volerla soddisfare,pur conoscendo le sanzioni che ne sarebbero derivate, e nonostante la Angelelli Mara avesse sottoscritto,in precedenza,a seguito di audizione ad opera dello stesso collaboratore,formale impegno ad inviare i documenti in questione. A seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, scaturiva il deferimento a questa Commissione, ad opera del Procuratore Federale della F. I. G. C., dei soggetti sopra indicati, perché rispondessero di quanto a ciascuno rispettivamente addebitato. La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata per il 7/10/2003. ll’odierna udienza, cui è intervenuto, per il Procuratore Federale, Avv. Marco Mattioli era presente la sola Angelelli Mara, la quale contestava la sussistenza dell’incolpazione sub a), assumendo che se è vero che aveva assunto l’impegno di trasmettere i documenti relativi anche ad Angelelli Pietro e Giampaolo, era anche vero che gli stessi si erano rifiutati di farlo per cui non poteva certo costringere i medesimi a soddisfare l’impegno assunto davanti al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, riconosceva, per contro, la stessa Angelelli Mara la lettera scritta in data 23.6.2003 all’Ufficio Indagini della FIGCcon la quale, pur a conoscenza delle conseguenze alle quali andava incontro, rappresentava di non voler rispondere alla convocazione che le era stata rimessa per lo stesso giorno in quanto non intendeva “essere ulteriormente offesa e presa in giro”. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità di tutti gli incolpati, chiedeva che venisse inflitta ad ANGELELLI Pietro la inibizione per anni due, ad ANGELELLI Mara la inibizione per anni uno e mesi due, ad ANGELELLI Giampaolo la inibizione di anni uno ed alla Soc. A.C. POZZO G. Srl l’ammenda di Euro 500,00. L’Angelelli Mara, per suo conto, chiedeva il proscioglimento da ogni incolpazione m o t i v i d e l l a d e c i s i o n e Avuto riguardo alla posizione di ANGELLI Pietro, è convincimento di questa Commissione che, a seguito dei compiuti accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, siano emersi elementi concreti, univoci e concordanti per ritenere il menzionato ANGELELLI Pietro responsabile degli adedebiti attribuitigli. Ed invero, con specifico riferimento al punto a) determinante, ai fini di una declaratoria di colpevolezza dell’Angelelli, deve considerarsi la circostanza che lo stesso sia stato riconosciuto ed identificato dal Benni, come autore dell’aggressione patita nel post partita A.C. Pozzo - A.S. Virus La Castellana, a seguito di un occasionale passaggio del predetto Benni nella Frazione di Pozzo. Ed infatti, attendibile deve ritenersi detto riconoscimento se si tiene conto che l’Angelelli Pietro presenta tutte quelle caratteristiche somatiche evidenziate dal Benni nelle immediatezze del fatto e confermate nelle dichiarazioni rese da altri protagonisti della partita (vedi dichiarazioni dell’arbitro Bottiglia e dell’assistente Biron Daniele). Al fine che ci occupa, va anche tenuto presente che l’Angelelli non ha dato seguito all’ordine impartitogli dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini di far pervenire presso il CRU il proprio documento di identità, attesa la sua qualità di dirigente dell’A.C. Pozzo G: Srl per una ricognizione fotografica da parte dell’aggredito e del fatto che sempre il detto Angelelli non ha inteso neppure rispondere, accettandone peraltro, in modo esplicito, le relative conseguenze disciplinari ad una successiva e specifica convocazione per procedere ad un confronto con il Benni al fine di un eventuale riconoscimento. E’ evidente che tale comportamento, posto in essere dall’Angelelli, sicuramente al fine di ostacolare il corso delle indagini e di sottrarsi alle proprie responsabilità - se così non fosse ben altra sarebbe stata la sua condotta -, non può che non rafforzare il convincimento di questa Commissione in ordine al fatto che l’autore della aggressione in questione certamente va identificato, al di fuori di ogni dubbio, nella persona del detto Angelelli. Se così è, alla luce delle argomentazioni svolte, l’Angelelli deve essere dichiarato responsabile non solo del punto sub a) del capo di incolpazione che lo riguarda ma anche del punto sub b). Per quanto concerne la posizione di ANGELELLI Mara, a giudizio di questa Commissione, mentre deve essere dichiarata responsabile della violazione sub b), tenuto conto della prova documentale esistente agli atti – lettera del 23.6.2003 – con la quale fa presente all’Ufficio Indagini della FIGC di rifiutarsi di dar seguito alla convocazione, in quanto non intendeva “essere ulteriormente offesa e presa in giro”, tono questo, peraltro, non rispettoso nei confronti di un Organo Federale va, per contro, prosciolta dall’addebito di cui al punto a) del capo di incolpazione tenuto conto che la stessa effettivamente non poteva certo costringere Angelelli Pietro e Giampaolo a farsi consegnare i propri documenti identità per poi inoltrarli al richiedente Ufficio Indagini anche se ne aveva preso formale impegno. Per quanto concerne la posizione del Consigliere ANGELELLI Giampaolo, questa Commissione ritiene di dover affermare la responsabilità del medesimo in ordine alla incolpazione contestatagli atteso che, anch’egli, con lettera del 23.6.2003 rappresentava di non doversi presentare al Collaboratore dell’ufficio Indagini in quanto non condivideva il modo con cui venivano trattate le Società sportive. Per quanto concerne le sanzioni,questa Commissione ritiene equo,tenuto conto della natura e della rilevanza degli addebiti attribuiti ai singoli incolpati nonché delle modalità con le quali gli stessi li hanno posto in essere ,di infliggere ad ANGELELLI Pietro la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale per anni due; ad ANGELELLI Mara la inbizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC,a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale per mesi sei e ad ANGELELLI Giampaolo la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC,a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale per mesi sei. Da quanto sopra discende, come logica conseguenza, la responsabilità oggettiva della Soc.A.C. POZZO G. Srl. P. Q. M. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE Così delibera : DICHIARA - ANGELELLI Pietro responsabile di entrambe le incolpazioni contestate ed infligge allo stesso la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le Società nell’ambito federale per anni due; - ANGELELLI MARA, responsabile della incolpazione sub b) ed infligge alla stessa la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le Società nell’ambito federale per mesi sei; - ANGELELLI Giampaolo, responsabile della incolpazione contestata ed infligge allo stesso la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale per mesi sei; - La Società A.C. POZZO G. Srl, responsabile dell’incolpazione contestata ed infligge alla stessa l’ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento). - Proscioglie ANGELELLI Mara dall’addebito sub a) dell’incolpazione.
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