COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1. CARDONA VINCENZO, Presidente A.S. FORTIS TERNI F.C. 2. SOC. A.S. FORTIS TERNI F.C.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: 1. CARDONA VINCENZO, Presidente A.S. FORTIS TERNI F.C. 2. SOC. A.S. FORTIS TERNI F.C. incolpati: il primo: della violazione di cui all’art.3, comma 1, del C.G.S. per avere, nel corso di una trasmissione televisiva del 2.3.2003 e ad organi di informazione – quotidiano “Il Corriere dell’Umbria” del 3.3.2003, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro dell’incontro Fortis Terni - Arrone disputato il 2.3.2003; la seconda : della violazione degli artt. 3 c.2 e 2 c. 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva della violazione ascritta Cardone, Presidente dell’A.S. Fortis Terni. ha pronunciato, nella seduta del 30.9.2003, la seguente decisione. f a t t o Con atto del 17 giugno 2003 il Procuratore Federale della FIGC, all’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione il signor CARDONA VINCENZO,Presidente della Soc. A.S. Fortis Terni F.C. e la Soc. medesima in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per rispondere delle incolpazioni rispettivamente loro ascritte. L’intervento del menzionato Ufficio prendeva le mosse dalla nota 5.3.2003, rimessa dal Presidente del C.R.U. L.N.D. dott. Luigi Rapace, su segnalazione del Presidente del CRA Umbria, con allegata una videocassetta relativa alla trasmissione andata in onda sull’emittente TRT del 2.3.2003, nella quale il menzionato Cardona esprimeva giudizi lesivi della reputazione dell’Arbitro della gara sopra indicata, dichiarazioni pubblicate anche nel quotidiano “Il Corriere dell’Umbria” del 3.3.2003. La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata al 7.10.2003. All’odierna udienza si è presentato il Sig. Cardona Vincenzo; è intervenuto, per il Procuratore Federale, Avv. Marco Mattioli, il quale concludeva per una declaratoria di non doversi procedere, nei confronti degli incolpati, per intervenuta amnistia. motivi della decisione Nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità del Cardona e della Soc. A.S. Fortis Terni in merito agli addebiti loro rispettivamente contestati. L’art. 3,comma 1°,del Cod.di G.S.,vieta,a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale,di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito Federale. Il costante indirizzo giurisprudenziale della C.A.F. evidenzia, poi, che il fondamento della violazione di detta norma va individuato nella sua pubblicità. Ciò chiarito, appare evidente che il precisato elemento, che costituisce il fondamento della violazione attribuita agli incolpati , sussiste nella fattispecie atteso che Cardona ha reso dichiarazioni, nel corso della trasmissione televisiva sull’emittente “TRT” andata in onda il 2.3.2003, dichiarazioni poi riprese dal quotidiano “Il Corriere dell’Umbria” del 3.3.2003. E che, poi, le dichiarazioni rese dal Cardona debbano ritenersi lesive della reputazione dell’arbitro della gara succitata è fuori da ogni discussione in quanto il predetto viene accusato, in tutta sostanza, di incompetenza e di incapacità a dirigenere partite nemmeno di carattere parrocchiale. La condotta degli incolpati non può essere, però, sanzionata tenuto conto che il Consiglio Federale della FIGC con delibera pubblicata in data 11.9.2003 nel CU n. 75/a, ha concesso l’amnistia ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che debbono rispondere della violazione di cui all’art. 3 del C.di G.S. nonché alle Società che debbono rispondere della violazione di cui all’art. 2 c.3 del C.di G.S. Di conseguenza, in presenza delle condizioni richieste dalla suddetta delibera, nei confronti degli incolpati deve essere dichiarato di non doversi procedere per intervenuta amnistia. P. Q. M. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE Dichiara non doversi procedere nei confronti di CARDONA VINCENZO e della Soc. A.S.FORTIS TERNI in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte, per intervenuta amnistia.
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