COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comuiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 28/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. CODINI ROBERTO PRESIDENTRE A.C. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SIGILLO / TIFERNO 2004 DISPUTATA IL 14/05/2006 A SAN SISTO DI PERUGIA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 17/05/2006 DISPUTATA IN PARI DATA. _ INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31/12/2008.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comuiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 28/06/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. CODINI ROBERTO PRESIDENTRE A.C. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SIGILLO / TIFERNO 2004 DISPUTATA IL 14/05/2006 A SAN SISTO DI PERUGIA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 17/05/2006 DISPUTATA IN PARI DATA. _ INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31/12/2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23/06/2006, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il suddetto CODINI, adducendo i seguenti motivi: _ Mancata commissione degli addebiti contestati; pertanto chiedeva, l’annullamento della inibizione inflittagli o, in subordine, una riduzione della stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara, il commissario di campo ed il reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dall’esame degli atti, dall’audizione dell’Arbitro e del Commissario di campo, risultano provati i fatti addebitati al Presidente dell’A.C. SIGILLO Sig. CODINI Roberto, alla loro gravità e la loro reiterazione. - Tuttavia i fatti medesimi risultano commessi in un brevissimo lasso di tempo e comunque in unico contesto tanto che le Forze dell’Ordine, pur presenti, non sono intervenute tempestivamente. - Neppure risulta provata la fuoriuscita di sangue. - La tesi del reclamante non ha trovato riscontro in punto di fatto. - Per quanto precede appare opportuno ridurre la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S. al Sig. CODINI Roberto Presidente dell’A.C. SIGILLO. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, proposto in proprio dal Sig. CODINI Roberto, Presidente dell’A.C. SIGILLO, riduce la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale inflitta dal G.S. fino al 30 GIUGNO 2008. _ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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