COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ORSOLA SCHIAVO – TIBER DISPUTATA IL 28.01.2006 A SCHIAVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 1°.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA - GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ORSOLA SCHIAVO – TIBER DISPUTATA IL 28.01.2006 A SCHIAVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 1°.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). AMMENDA DI EURO 200,00. INIBIZIONE AL DIRIGENTE MARCUCCI DOMENICO FINO AL 03.04.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. L’audizione dell’arbitro e del Presidente dell’A.S. Tiber consente di ritenere provati i fatti di cui al presente procedimento. Tuttavia la sincera ammissione del Presidente dell’A.S. Tiber circa la impossibilità di governare il comportamento di due o tre tifosi, soprattutto nelle gare esterne, consente di attenuare la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 inflitta alla società reclamante. Congrua e proporzionata appare la squalifica comminata al dirigente dell’A.S. Tiber Marcucci Domenico la cui frase minacciosa è stata ben percepita dall’arbitro della gara attraverso una finestra che è esistente all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, per ammissione dello stesso presidente dell’A.S. Tiber. p.q.m. d e l i b e r a di ridurre la sanzione dell’ammenda nei confronti dell’A.S. Tiber ad euro 130,00. Conferma nel resto la decisione del G.S. . ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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