COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA – GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. FERENTILLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO CALCIO – STRETTURA 87 DISPUTATA IL 4.02.2006 A FERENTILLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 8.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA - GIRONE “E” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. FERENTILLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO CALCIO - STRETTURA 87 DISPUTATA IL 4.02.2006 A FERENTILLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 8.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). - INIBIZIONE PRESIDENTE SANTINI MAURIZIO FINO AL 31.12.2006; - SQUALIFICA AL CALCIATORE FLAMINI FEDERICO PER TRE GARE; - SQUALIFICA AL CALCIATORE LA GALANTE PIERLUIGI PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del reclamo proposto dal Ferentillo Calcio per quanto riguarda la posizione del dirigente Santini Maurizio, a seguito di rinuncia dichiarata oggi dalla società medesima. Quanto sopra in relazione al fatto che il Giudice Sportivo ha provveduto con il C.U. nr. 66 del 15.02.2006, a modificare la precedente decisione a carico dello stesso dirigente con il C.U. nr. 63 dell’8.02.2006. Per quanto riguarda la parte di reclamo relativa ai calciatori Flamini Federico e La Galante Pierluigi, entrambi del Ferentillo Calcio, il contenuto del referto e la puntuale ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro in sede di audizione non consentono una valutazione meno grave del comportamento violento e reiterato di entrambi i calciatori. p.q.m. d e l i b e r a dichiara l’inammissibilità il reclamo nella parte relativa al dirigente del Ferentillo Santini Maurizio per espressa rinuncia della società medesima; respinge nel merito la parte del reclamo relativa alla posizione dei calciatori Flamini Federico e La Galante Pierluigi. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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