COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 Del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ S.S.D. PIERANTONIO 1965 E DALLA U.S. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – PIERANTONIO DISPUTATA IL 23.04.2006 A LISCIANO NICCONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 Del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ S.S.D. PIERANTONIO 1965 E DALLA U.S. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE - PIERANTONIO DISPUTATA IL 23.04.2006 A LISCIANO NICCONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.04.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). - VALDIPIERLE : SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI CALERI ERARDO E RASPATI EMILIO PER CINQUE GARE CADAUNO; - PIERANTONIO 1965 : SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GUASTICCHI SIMONE PER 5 GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.05.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano i reclami le citate società, adducendo i seguenti motivi: annullamento o la riduzione delle squalifiche inflitte dal G.S.. Era presente l’arbitro della gara ed il Presidente della società Valdipierle, mentre non era presente nessun dirigente per la società Pierantonio. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. In via preliminare si da atto dell’avvenuta riunione dei procedimenti come da separato provvedimento. - Il dettagliato referto arbitrale e la puntuale audizione dell’arbitro consentono di ritenere provati i gravi fatti di violenza contestati ai calciatori di entrambe le squadre. - Le società reclamanti, peraltro, si sono limitate a sostenere un non provato stato di legittima difesa anche se bisogna dare conto dell’atteggiamento corretto e sportivo tenuto dal Presidente della società Valdipierle davanti a questa Commissione. - In realtà vi sono stati, nel corso della gara, alcuni minuti di “follia” che hanno coinvolto i giocatori del Valdipierle e del Pierantonio le cui conseguenze sono avanti gli occhi di tutti. - La sanzione inflitta dal G.S. nei confronti dei tre calciatori appare congrua e commisurata alla gravità degli atti di violenza da loro posti in essere senza peraltro invocare un inesistente stato di legittima difesa neppure per il portiere del Pierantonio che appare sia stato colui che ha dato origine alla rissa. P.Q.M. respinge i reclami proposti dalle società Pierantonio e Valdipierle, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. nei confronti del calciatori Guasticchi Simone, Caleri Erardo e Raspati Emilio. DISPONE INCAMERARSI LE TASSE RECLAMO.
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