COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 Del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PLAY-OFF 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENUS 2000 – PIEGARO DISPUTATA IL 14.05.2006 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.05.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA, CHIEDENDO LA RIPETIZIONE DELLA GARA PER PALESATI ATTEGGIAMENTI DI SFAVORE DA PARTE DELLA TERNA ARBITRALE).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 97 Del 19/05/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PLAY-OFF 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENUS 2000 - PIEGARO DISPUTATA IL 14.05.2006 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.05.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA, CHIEDENDO LA RIPETIZIONE DELLA GARA PER PALESATI ATTEGGIAMENTI DI SFAVORE DA PARTE DELLA TERNA ARBITRALE). HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.05.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria, comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i sopraccitati motivi. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - D’ufficio si rileva la irrituale introduzione del giudizio di primo grado non preceduto da preavviso di reclamo e la mancata comunicazione di reclamo alla società avversaria. Sotto questo profilo giusta risulta la delibera del G.S.. - Nel merito, in via del tutto motivazionale, si rileva la totale infondatezza dei motivi proposti con presunte e generiche affermazioni. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.S. Piegaro, confermando la decisione del G.S..
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