COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA UMBRIA FEMMINILE SERIE “C” (SEMIFINALE) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS SANGEMINI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS SANGEMINI – NUOVA ALBA DISPUTATA IL 03.12.2006 A TERNI – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 06/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COPPA UMBRIA FEMMINILE SERIE “C” (SEMIFINALE)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS SANGEMINI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA VIRTUS SANGEMINI – NUOVA ALBA DISPUTATA IL 03.12.2006 A TERNI –
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°49 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 06/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER INIBIZIONE DIRIGENTE ZARA PATRIZIO FINO AL 05.02.2007;
PER AMMENDA DI €. 200,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.01.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
_ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’Arbitro ha meglio precisato il comportamento minaccioso del dirigente addetto
all’arbitro della società A.S.D. Virtus Sangemini, Sig. Zara Patrizio, cosi come ha ampliato il
comportamento minaccioso posto in essere nei suoi confronti, da un tifoso della società Sangemini
che era entrato in campo poiché i cancelli erano stati aperti.
Il reclamo proposto non sembra in grado di poter contraddire tali elementi di prova per quanto
riguarda la responsabilità sia dello Zara che della società, secondo anche da una attenta lettura
del reclamo medesimo, nelle sue conclusioni.
Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata ai fatti avvenuti.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus Sangemini confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S..
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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