COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CIAI MICHELE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA – PRETOLA DISPUTATA IL 23/12/2006 AD ELLERA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CIAI MICHELE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA ELLERA - PRETOLA DISPUTATA IL 23/12/2006 AD ELLERA - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA
Per squalifica di quattro giornate di gara;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.01.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’audizione dell’arbitro ha notevolmente attenuato la gravità del comportamento del calciatore
Ciai Michele, il quale non ha posto in essere comportamenti ingiuriosi ed offensivi limitandosi
solamente ad un applauso ironico nei confronti del pubblico della società Ellera.
Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S., appare eccessivamente rigorosa in relazione ai fatti
commessi dal Ciai Michele.
Giusta appare la riduzione della medesima.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo, proposto in proprio dal calciatore Ciai Michele, riduce la
sanzione inflitta allo stesso dal G.S. a due giornate effettive di gara.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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