COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE – GIRONE “A” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ G.S.D. VIS CASA DEL DIAVOLO, NONCHE’ A.S.D. GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – GUALDO CALCIO DISPUTATA IL 23/12/2006 A CASA DEL DIAVOLO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROMOZIONE – GIRONE “A”
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ G.S.D. VIS CASA DEL DIAVOLO, NONCHE’
A.S.D. GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO – GUALDO
CALCIO DISPUTATA IL 23/12/2006 A CASA DEL DIAVOLO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL
GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
Per squalifica inflitta al calciatore Morari Fabio Emilio per cinque giornate di gara;
Per squalifica inflitta all’allenatore Bazzurri Marcello fino al 19.02.2007.
Per squalifica inflitta al calciatore Proietti Federico per tre giornate di gara;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.01.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedevano, la riduzione delle medesime
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed i legali
rappresentanti delle Soc. reclamanti.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Preliminarmente viene disposta la riunione per connessione dei reclami proposti da entrambe
le società.
Ciò premesso rileva questa Commissione che dai chiarimenti forniti dal direttore di gara e dai
suoi assistenti è emerso che il comportamento posto in essere dall’allenatore Bazzurri Marcello
non si è concretizzato in offese all’indirizzo della terna arbitrale, ma soltanto in reiterate censure
alle decisioni tecniche adottate dalla terna stessa nel corso della partita.
Per quanto riguarda, invece, la posizione dei calciatori Morari Fabio Emilio e Proietti Federico
è risultato confermato che il primo ha violentemente colpito l’altro con un pugno al volto a seguito
delle spinte ricevute, determinando la caduta a terra del Proietti che è rimasto a lungo dolorante.
In virtù di quanto emerso, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. all’allenatore
Bazzurri Marcello appare eccessiva e debba essere conseguentemente ridotta nella squalifica fino
al 23.01.2007. Per quanto riguarda i due calciatori, si ritiene equo ridurre a due giornate la
squalifica a carico di Proietti Federico e, per contro, considerata la gravità dell’episodio, di
confermare la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti di Morari Fabio Emilio.
p.q.m.
in parziale accoglimento dei reclami, riduce:
•Fino al 23.01.2007 la squalifica inflitta all’allenatore Bazzurri Marcello;
•A due giornate la squalifica inflitta a carico del calciatore Proietti Federico.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
ORDINA RESTITUIRSI LE TASSE RECLAMO.RDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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