COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA POLISPORTIVA AUDAX, NONCHE’ DALLA A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. AUDAX – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 17/12/2006 A CASTEL VISCARDO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 18 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 02/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul catComunicato Ufficiale n. 61 del 19/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – GIRONE “D” NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA POLISPORTIVA AUDAX, NONCHE’ DALLA A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. AUDAX – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 17/12/2006 A CASTEL VISCARDO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 18 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 02/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) Per squalifica inflitta al calciatore Femminelli Fabio per quattro giornate di gara; Per squalifica inflitta al calciatore Giulianelli Luca per quattro giornate di gara; Per squalifica inflitta al calciatore Manganelli Giorgio per quattro giornate di gara; per squalifica inflitta al calciatore Bredi Luca per tre giornate di gara; Per squalifica inflitta al calciatore Ranieri Alessandro per quattro giornate di gara; Per squalifica inflitta al calciatore Tulli Gianluca per quattro giornate di gara; Per squalifica inflitta al calciatore Parisse Matteo per sei giornate di gara; Per squalifica inflitta al calciatore Montecchiari Paolo per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.01.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclamo le citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedevano, la riduzione delle medesime ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed i legali rappresentanti delle Soc. reclamanti. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Preliminarmente viene disposta la riunione per connessione dei reclami proposti da entrambe le società. Ciò premesso rileva questa Commissione che dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultata confermata la rissa che, a fine gara, ha coinvolto numerosi calciatori di entrambe le squadre, tra i quali è stato possibile identificare solo quelli indicati nel referto. I giocatori identificati devono pertanto essere sicuramente sanzionati. Considerato tuttavia che il direttore di gara ha precisato che la rissa si è protratta per pochi minuti, che alcun giocatore ha subito effetti pregiudizievoli e che poco dopo il clima tra le due squadre era tornato perfettamente normale, la Commissione ritiene equo ridurre di una giornata ciascuna delle sanzioni inflitte dal G.S. p.q.m. in parziale accoglimento dei reclami, riduce a: •tre giornate le squalifiche inflitte ai calciatori Ranieri Alessandro, Tulli Gianluca, Femminelli Fabio, Giulianelli Luca e Manganello Giorgio; •due giornate le squalifiche inflitte a carico dei calciatori Bredi Luca e Montecchiani Paolo; •cinque giornate la squalifica inflitta a carico del calciatore Parisse Matteo. ORDINA RESTITUIRSI LE TASSE RECLAMO.
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