COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – STRONCONE DISPUTATA IL 17/12/2006 AD ALLERONA SCALO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI - STRONCONE DISPUTATA IL 17/12/2006 AD ALLERONA SCALO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASANTINI FEDERICO PER CINQUE GIORNATE DI GARA; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CENEROTTI FABIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDINI SAMUELE PER QUATTRO GIORNATE DI GARA; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDINELLI LUCA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.01.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: _ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto, ribadendo le offese e le minacce pronunciate nei suoi confronti dai calciatori Casantini Federico, Lombardelli Luca e Baldini Samuele, nonché di essere stato colpito volontariamente al petto dal calciatore Cenerotti Fabio. I fatti sopra descritti sono tutti, ovviamente, meritevoli di sanzione. Rileva tuttavia questa Commissione che appare equo ridurre di una giornata le squalifiche a carico dei calciatori Casantini, Lombardelli e Baldini, considerato che i comportamenti asseritamene minacciosi posti in essere dai suddetti calciatori non sembrano in realtà concretizzare gli estremi della minaccia in senso proprio, quanto piuttosto quelli di un atteggiamento smodatamente offensivo. La sanzione a carico di Cenerotti, responsabile di un colpo volontariamente inferto al direttore di gara, è invece meritevole di integrale conferma. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo, riduce a quattro giornate la squalifica a carico del calciatore Casantini Federico ed a tre giornate le squalifiche ai calciatori Lombardelli Luca e Baldini Samuele. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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