COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – STRONCONE DISPUTATA IL 17/12/2006 AD ALLERONA SCALO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N.56 Del 04/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
catComunicato Ufficiale n. 59 del 12/01/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA – GIRONE “C”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA ROMEO MENTI - STRONCONE DISPUTATA IL 17/12/2006 AD ALLERONA SCALO –
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 20/12/2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASANTINI FEDERICO PER CINQUE GIORNATE DI GARA;
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CENEROTTI FABIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BALDINI SAMUELE PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDINELLI LUCA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.01.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
_ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel
referto, ribadendo le offese e le minacce pronunciate nei suoi confronti dai calciatori Casantini
Federico, Lombardelli Luca e Baldini Samuele, nonché di essere stato colpito volontariamente al
petto dal calciatore Cenerotti Fabio.
I fatti sopra descritti sono tutti, ovviamente, meritevoli di sanzione. Rileva tuttavia questa
Commissione che appare equo ridurre di una giornata le squalifiche a carico dei calciatori
Casantini, Lombardelli e Baldini, considerato che i comportamenti asseritamene minacciosi posti in
essere dai suddetti calciatori non sembrano in realtà concretizzare gli estremi della minaccia in
senso proprio, quanto piuttosto quelli di un atteggiamento smodatamente offensivo.
La sanzione a carico di Cenerotti, responsabile di un colpo volontariamente inferto al direttore
di gara, è invece meritevole di integrale conferma.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce a quattro giornate la squalifica a carico del calciatore
Casantini Federico ed a tre giornate le squalifiche ai calciatori Lombardelli Luca e Baldini Samuele.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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