COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – PARLESCA DISPUTATA IL 21/01/2007 A MERCATALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE - PARLESCA DISPUTATA IL 21/01/2007 A MERCATALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Squalifica inflitta al calciatore Squarta Simone per tre giornate di gara; Ammenda di € 900,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.02.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: _ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo indicato nel referto, sia con riferimento al comportamento assunto nei suoi confronti dal calciatore Squarta Simone, sia in merito al comportamento dei tesserati e dei tifosi della Valdipierle. Rileva tuttavia questa Commissione che la frase pronunciata dal suddetto calciatore, ovverosia “sei un incompetente, non ci capisci niente”, non integra gli estremi né della minaccia né dell’offesa, essendo piuttosto qualificabile come atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; conseguentemente la relativa sanzione deve essere limitata ad una giornata di squalifica. Anche con riferimento al comportamento del pubblico si ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in € 600,00 considerato che i fatti posti in essere non si sono concretizzati in un particolare pregiudizio all’incolumità dell’arbitro. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società U.P Valdipierle, riduce la squalifica inflitta al calciatore Squarta Simone ad una giornata di gara e riduce ad €.600,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società. _ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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