COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – PARLESCA DISPUTATA IL 21/01/2007 A MERCATALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 02/02/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA VALDIPIERLE - PARLESCA DISPUTATA IL 21/01/2007 A MERCATALE (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.62 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
Squalifica inflitta al calciatore Squarta Simone per tre giornate di gara;
Ammenda di € 900,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.02.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
_ Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo indicato nel
referto, sia con riferimento al comportamento assunto nei suoi confronti dal calciatore Squarta
Simone, sia in merito al comportamento dei tesserati e dei tifosi della Valdipierle.
Rileva tuttavia questa Commissione che la frase pronunciata dal suddetto calciatore,
ovverosia “sei un incompetente, non ci capisci niente”, non integra gli estremi né della minaccia né
dell’offesa, essendo piuttosto qualificabile come atteggiamento irriguardoso nei confronti
dell’arbitro; conseguentemente la relativa sanzione deve essere limitata ad una giornata di
squalifica.
Anche con riferimento al comportamento del pubblico si ritiene equo contenere la sanzione
dell’ammenda in € 600,00 considerato che i fatti posti in essere non si sono concretizzati in un
particolare pregiudizio all’incolumità dell’arbitro.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società U.P Valdipierle, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Squarta Simone ad una giornata di gara e riduce ad €.600,00 la sanzione
dell’ammenda a carico della società.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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