COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MARSCIANO 04 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETREAFITTA – MARSCIANO 04 DISPUTATA IL 13/01/2007 A PIETRAFITTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 17/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Sarti Stefano per cinque giornate di gara; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.02.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: •Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione dell’arbitro, insieme al ben articolato referto, consentono di ritenere provati i reiterati atti di violenza posti in essere dal calciatore Sarti Stefano nei confronti dell’arbitro medesimo dopo la notifica della espulsione. E’ pur vero che le frasi pronunciate dal Sarti non possono considerarsi né offensive né minacciose, pur tuttavia non va dimenticato che il calciatore ha spintonato due volte l’arbitro ed ha desistito solo grazie all’intervento dei propri compagni. La sanzione inflitta dal G.S. al Sarti appare congrua e commisurata ai fatti. p.q.m. respinge il reclamo proposto dalla società Marciano 04, confermando integralmente l’impugnata decisione del GS.. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 09/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CASTEL GIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL GIORGIO – TRASIMENO 2000 DISPUTATA IL 20/01/2007 A CASTELGIORGIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Squalifica inflitta all’allenatore Simonetti Luigi fino al 23.04.2007; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.02.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il fatto è stato puntualmente ricostruito dall’arbitro sia nel referto sia in sede di audizione telefonica. In realtà l’allenatore Simonetti Luigi, a gioco fermo, ha colpito una sola volta il calciatore avversario senza peraltro procurargli alcun danno fisico tanto che il calciatore continuava regolarmente la gara. p.q.m. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Castelgiorgio, riduce la sanzione inflitta allenatore Simonetti Luigi, fino al 28.02.2007. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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