COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO – NUOVA VIRTUS CERBARA DISPUTATA IL 21/01/2007 A PROMANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO - NUOVA VIRTUS CERBARA DISPUTATA IL 21/01/2007 A PROMANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 24/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). Squalifica inflitta al calciatore Giovagnini Giacomo per sei gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Si ritiene di non procedere all’audizione dell’arbitro, neppure telefonicamente apparendo il rapporto di gara chiaro e ben articolato per quanto riguarda i reiterati atteggiamenti offensivi e minacciosi posti in essere dal calciatore Giovagnini Giacomo nei confronti dell’arbitro. D’altra parte il reclamo proposto dalla società Promano ammette i fatti medesimi insistendo soltanto nella riduzione della sanzione. Tuttavia i fatti commessi dal Giovagnini Giacomo non hanno determinato nessun pregiudizio nei confronti dell’arbitro ed appaiono pertanto meritevoli di una sanzione meno grave. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Giovagnini Simone a quattro giornate effettive di gara. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it