COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PRECI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRECI – PROFIAMMA DISPUTATA IL 27/01/2007 A PRECI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 31/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PRECI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRECI – PROFIAMMA DISPUTATA IL 27/01/2007 A PRECI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL GIORNO 31/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). squalifica inflitta al calciatore Dominici Claudio per quattro giornate di gara; squalifica inflitta al calciatore Accica Daniele fino al 31.12.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione sono risultati integralmente confermati i fatti dal medesimo descritti nel referto di gara, sia con riferimento al comportamento posto in essere dal calciatore Accica Daniele che in merito a quello del calciatore Dominici Claudio. Ciò posto, la Commissione ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Dominici Claudio debba essere confermata in quanto congrua rispetto ai fatti addebitati. Per quanto attiene, invece, al comportamento relativo al calciatore Accica Daniele, ferma restando la gravità dell’episodio, la Commissione ritiene equo contenere la sanzione stessa nella squalifica fino al 30.09.2007, considerata anche la sostanziale mancanza di effetti pregiudizievoli all’integrità fisica del direttore di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Preci, riduce la sanzione inflitta al calciatore Accica Daniele fino al 30.09.2007. Conferma nel resto la decisione del G.S. •DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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