COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE JUNIORES “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – AMERINA CALCIO DISPUTATA IL 27/01/2007 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 31/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 23/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE JUNIORES “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA - AMERINA CALCIO DISPUTATA IL 27/01/2007 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 64 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 31/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). squalifica inflitta al calciatore Pera Filippo per quattro gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2007 la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dalla puntuale audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione emerge in modo preciso ed inconfutabile il comportamento violento tenuto dal calciatore Pera Filippo che colpiva con un pugno un giocatore avversario. Lo stesso direttore di gara su precisa richiesta di questa Commissione ha ribadito di aver ben visto l’episodio che ha procurato il gesto violento del calciatore Pera tanto che si è anche adoperato per sedare gli animi. Per questi motivi equa e commisurata alla gravità dei fatti appare la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Pera Filippo. P.Q.M. respinge il reclamo proposto, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. •DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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