COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MONTECASTELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – CITERNA DISPUTATA IL 18/02/2007 A MONTECASTELLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MONTECASTELLI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA MONTECASTELLI - CITERNA DISPUTATA IL 18/02/2007 A MONTECASTELLI
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 71 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 11/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ squalifica inflitta al calciatore Carletti Daniele per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il rapporto del direttore di gara, in merito al comportamento tenuto in campo dal calciatore
Carletti Daniele, appare puntuale ed inequivocabile. Peraltro anche il ricorso proposto dal Gruppo
Sportivo Montecastelli avverso la squalifica del proprio calciatore ammette il comportamento
minaccioso tenuto dallo stesso atleta; pertanto appare equa e commisurata ai fatti commessi la
sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dal Gruppo Sportivo Montecastelli, confermando l’impugnata
decisione del G.S.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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