COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – DERUTA DISPUTATA IL 17/02/2007 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – DERUTA DISPUTATA IL 17/02/2007 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica inflitta al calciatore Merlini Cristian per otto giornate di gara; _ squalifica inflitta al calciatore Ranocchia Giacomo per tre giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.03.2007 la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto di gara in ordine al comportamento dei calciatori Merlini Cristian (che lo offendeva, applaudendo ironicamente e sputando nella sua direzione senza colpirlo) e Ranocchia Giacomo (che lo offendeva ed applaudiva ironicamente). Ciò premesso questa Commissione ritiene equo contenere le sanzioni in sei giornate di squalifica al calciatore Merlini Cristian ed a due giornate di squalifica al calciatore Ranocchia Giacomo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Merlini Cristian a sei giornate di gara ed al calciatore Ranocchia Giacomo a due giornate di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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