COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – DERUTA DISPUTATA IL 17/02/2007 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 02/03/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A. S. DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
VALFABBRICA – DERUTA DISPUTATA IL 17/02/2007 A VALFABBRICA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21/02/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ squalifica inflitta al calciatore Merlini Cristian per otto giornate di gara;
_ squalifica inflitta al calciatore Ranocchia Giacomo per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.03.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva, la riduzione delle medesime
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto di gara in ordine al comportamento dei calciatori Merlini Cristian (che lo offendeva,
applaudendo ironicamente e sputando nella sua direzione senza colpirlo) e Ranocchia Giacomo
(che lo offendeva ed applaudiva ironicamente).
Ciò premesso questa Commissione ritiene equo contenere le sanzioni in sei giornate di
squalifica al calciatore Merlini Cristian ed a due giornate di squalifica al calciatore Ranocchia
Giacomo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Merlini
Cristian a sei giornate di gara ed al calciatore Ranocchia Giacomo a due giornate di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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