COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – PALAZZO DISPUTATA IL 23/12/2006 A SAN MARCO – PERUGIA; (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
tComunicato Ufficiale n. 63 del 26/01/2007.
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROMOZIONE – GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA SAN MARCO JUVENTINA - PALAZZO DISPUTATA IL 23/12/2006 A SAN MARCO –
PERUGIA;
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 05/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ squalifica inflitta al calciatore Babbuini Marco per otto giornate di gara;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.01.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
•Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
responsabile della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Ritiene questa Commissione che il fatto contestato al calciatore Babbuini Marco sia realmente
accaduto.
Tuttavia nell’ambito della graduazione della sanzione e nella distinzione tra i capi di
incolpazione si ritiene commisurata al fatto, oggettivamente grave, la squalifica complessiva di sei
giornate effettive di gara, anche in considerazione della posizione (di spalle) e della distanza tra
l’arbitro ed il calciatore.
p.q.m.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Palazzo, riduce a sei giornate effettive
di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Babbuini Marco.
•DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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