COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul T Comunicato Ufficiale n. 65 del 02/02/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. MONTEGABBIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEGABBIONE – GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA IL 14/01/2007 A MONTEGABBIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 17/01/2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
T
Comunicato Ufficiale n. 65 del 02/02/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA – GIRONE “C”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. MONTEGABBIONE IN RIFERIMENTO
ALLA GARA MONTEGABBIONE – GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA IL 14/01/2007 A
MONTEGABBIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 17/01/2007 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
Squalifica inflitta al calciatore Bernacchia Michele per tre giornate di gara;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.02.2007 la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
•Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva, la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
La puntuale ricostruzione dell’arbitro non lascia dubbi sullo svolgimento dei fatti ed in
particolare sulla reazione del calciatore Bernacchia Michele che, a seguito di uno scontro di gioco,
colpiva con un pugno un calciatore avversario.
Per quanto sopra appare equa la squalifica inflitta dal G.S. ed il reclamo proposto va respinto.
p.q.m.
respinge il reclamo proposto dalla società U.S. Monegabbione.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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