COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 21 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : _ Roberto Luigi Spinazzola, calciatore tesserato per la società S.S.D. Subasio; _ Amico Brilli, Presidente della società A.S.D. Sellanese; _ Luigi Vitali, Vice-Presidente della società A.S.D. Sellanese; _ La società S.S.D. Subasio; _ La società A.S.D. Sellanese.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 21 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : _ Roberto Luigi Spinazzola, calciatore tesserato per la società S.S.D. Subasio; _ Amico Brilli, Presidente della società A.S.D. Sellanese; _ Luigi Vitali, Vice-Presidente della società A.S.D. Sellanese; _ La società S.S.D. Subasio; _ La società A.S.D. Sellanese. per rispondere: •il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 6, comma 1 e 13 dello Statuto Federale previgente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per la violazione della normativa federale in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione 2006/2007 3 gare nelle file della società A.S.D. Sellanese senza averne titolo perché tesserato con altra società come succintamente descritto nella parte motiva; •il sig. Amico Brilli, Presidente della società ASD Sellanese, della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.6, comma 1 e 13 dello statuto Federale previgente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale in materia di tesseramento, per aver consentito che un calciatore non tesserato fosse impiegato dalla propria società in occasione di 3 gare di campionato:; •i sigg. Amico Brilli e Luigi Vitali della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.6, comma 1 e 13 dello statuto Federale previgente, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale in materia di tesseramento, per aver sottoscritto le distinte gara indicate nella parte motiva, in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Roberto Luigi Spinazzola non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva; •la società S.S.D. Subasio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio calciatore; •la società A.S.D. Sellanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio Vice Presidente; ha pronunciato, nella seduta del 20 settembre 2007, la seguente decisione : F A T T O Con atto del 05.03.2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale tutti gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte. E’ presente l’Avv. Federico Bagattini in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.; presenti tutti gli incolpati; la Società SSD Subasio è rappresentata dal Sig. Morani Luca giusta delega del Presidente della Società medesima. Le parti hanno concordemente atto di aver raggiunto un accordo per l’applicazione di sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e conseguentemente chiedono alla Commisione l’applicazione di dette sanzioni. Preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti ed il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., ai sensi dell’art.23 del Codice di Giustizia Sportiva. Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, la Commissione Disciplinare Territoriale, dispone l’applicazione del predetto accordo comminando conseguentemente le seguenti sanzioni e precisamente a: •Spinazzola Roberto Luigi, la squalifica per 4 [quattro] giornate di gara; •Brilli Amico, l’inibizione per mesi 4 [quattro]; •Vitali Luigi, l’inibizione di mesi 1 [uno] e giorni 10 [dieci]. •Società SSD Subasio l’ammenda di €.50,00; •Società ASD Sellanese, 2 [due] punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008, nonché l’ammenda di €.500,00.
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