COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 28 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BACIOCCHI MAURIZIO IN PROPRIO, TESSERATO ALL’EPOCA CON LA SOCIETA’ A.S. NOCERA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – TODI FOOTBALL CLUB DISPUTATA IL 09.09.2007 A NOCERA UMBRA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 28 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BACIOCCHI MAURIZIO IN PROPRIO, TESSERATO ALL’EPOCA CON LA SOCIETA’ A.S. NOCERA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – TODI FOOTBALL CLUB DISPUTATA IL 09.09.2007 A NOCERA UMBRA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ squalifica inflitta al calciatore Baciocchi Maurizio per tre gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.09.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore Baiocchi Maurizio, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara, nonché il calciatore reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’esame degli atti ha evidenziato in modo chiaro ed inequivocabile il comportamento offensivo ed istigatorio tenuto dal calciatore Baciocchi Maurizio nei confronti del direttore di gara e del suo assistente, fatti confermati in sede di audizione dinanzi questa Commissione. Anche lo stesso giocatore, nel riportarsi al suo reclamo, ha confermato l’episodio che lo ha visto protagonista giustificando il suo atteggiamento nel nervosismo dovuto a diverse vicende riconducibili a circostanze societarie. La richiesta del reclamante di riduzione della sanzione non può trovare, in questa sede, accoglimento alcuno tenuto conto della reiteratezza del comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro e del suo assistente tendente anche a fomentare il pubblico. Ciò premesso, la sanzione inflitta dal G.S. al suddetto Baciocchi, a parere di questa Commissione deve ritenersi equa e commisurata alle violazioni dal Baiocchi commesse e, di conseguenza, deve integralmente essere confermata. P.Q.M. delibera: di respinge il reclamo proposto dal calciatore Baciocchi Maurizio in proprio, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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