COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO FOOTBALCLUB IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE – CASTELLO DISPUTATA IL 12.09.2007 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO FOOTBALCLUB IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE - CASTELLO DISPUTATA IL 12.09.2007 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ squalifica inflitta al calciatore Boriosi Luca fino al 14.10.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.10.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, ma soltanto l’assistente di gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione delle parti e gli atti in possesso di questa Commissione hanno permesso di accertare che il contatto tra il calciatore ed il direttore di gara non era finalizzato ad arrecare offesa e dolore all’arbitro, ma esclusivamente a fermarlo per chiedere spiegazione sulla mancata assegnazione di un fallo di gioco. A parere di questa Commissione il fatto risulta pertanto di minore gravità meritevole di una sanzione ridotta. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla Società SSD Castello Football Club, riduce la squalifica inflitta al calciatore Boriosi Luca al 05.10.2007. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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