COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – S.S.D. PIERANTONIO DISPUTATA IL 12.09.2007 AD ELLERA DI CORCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Beatini Antonio fino al 14.10.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – S.S.D. PIERANTONIO DISPUTATA IL 12.09.2007 AD ELLERA DI CORCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Beatini Antonio fino al 14.10.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.10.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur convocato regolarmente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Quanto prospettato dalla Società reclamante, ovverosia l’involontarietà del gesto posto in essere dal Beatini [sputo al volto di un avversario], non trova riscontro nel referto di gara. La sanzione inflitta dal G.S. a carico del calciatore Beatini Antonio deve pertanto essere confermata in quanto congrua rispetto alla gravità dell’episodio. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Società SSD Pierantonio, confermando l’impugnata decisione del G.S. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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