COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – GRIFO ATTIGLANO DISPUTATA IL 15.09.2007 A S.LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 19.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica inflitta al calciatore Giovannini Riccardo fino al 19.10.2007.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA PRIMAVERA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA DEL NERA – GRIFO ATTIGLANO DISPUTATA IL 15.09.2007 A
S.LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 16 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 19.09.2007
PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Giovannini Riccardo fino al 19.10.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
La condotta assunta dal calciatore Giovannini Riccardo trova piena conferma
dall’audizione dell’arbitro e non può, pertanto, essere smentita.
Tuttavia, vista la non violenza ed il contesto in cui si è verificato il fatto, la sanzione
può essere ridotta.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Del Nera, riduce la squalifica
inflitta al calciatore Giovannini Riccardo al 12.10.2007.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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