COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD – GROUP C. DI CASTELLO SRL DISPUTATA IL 30.09.2007 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI CASTELLO SRL SSD – GROUP C. DI CASTELLO SRL DISPUTATA IL 30.09.2007 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 03.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI SCHIATTELLI GIACOMO E CAPACCI LORENZO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.07, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: posizione irregolare dei calciatori Schiattelli Giacomo e Capacci Lorenzo. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il reclamo proposto dalla A.C. Città di Castello Srl SSD per la posizione irregolare dei calciatori Schiattelli Giacomo e Capacci Lorenzo, non risulta inviato in copia alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 38 comma 7 del C.G.S., tantè che nemmeno l’attestazione dell’invio risulta allegata al citato reclamo. Tale inosservanza ne preclude l’esame nel merito e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.46 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla A.C. Città di Castello SRL SSD. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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