COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA (Primo Turno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MADONNA DEL LATTE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE – CERBARA, DISPUTATA IL 08.09.2007 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.09.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA (Primo Turno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MADONNA DEL LATTE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE - CERBARA, DISPUTATA IL 08.09.2007 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.09.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MANCINI ROBERTO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara in oggetto. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: irregolarità della gara a seguito di partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il reclamo proposto dalla G.S.D. Madonna del Latte merita accoglimento in quanto dal comunicato ufficiale nr.105 del 23.05.2007, emerge un residuo squalifica per il giocatore Mancini Roberto della società A.S. Cerbara relativa ad una sanzione comminata dal G.S. per la Coppa Primavera. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società G.S.D. Madonna del Latte ed infligge alla Società A.S. Cerbara la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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