COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO CARDINALI DI PONTE PATTOLI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. PONTE PATTOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – PONTE PATTOLI DISPUTATA IL 09.06.2007 A PONTE PATTOLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
TORNEO CARDINALI DI PONTE PATTOLI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. PONTE PATTOLI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA CANNARA – PONTE PATTOLI DISPUTATA IL 09.06.2007 A PONTE PATTOLI
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 113 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MINELLI MICHAEL FINO AL 31.03.2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal
medesimo dichiarato nel referto. In particolare l’arbitro ha ribadito che il calciatore Minelli Michael,
dopo essere stato espulso per aver colpito al volto ed al torace un giocatore avversario, colpiva
l’arbitro stesso con una manata al volto colpendolo, altresì, anche al termine della gara con una
violenta bottigliata inferta allo zigomo destro ed all’orecchio destro.
L’arbitro ha peraltro categoricamente escluso quanto prospettato dalla società reclamante,
ovverosia che il giocatore non avrebbe inferto alcun colpo durante la gara e che la bottigliata, al
termine della stessa, sarebbe stata inferta con recipiente vuoto.
Da ultimo l’arbitro ha anche escluso di aver diretto una gara il giorno successivo, come
invece sempre sostenuto dalla società reclamante.
Gli episodi sopra riferiti appaiono estremamente gravi e solo per circostanze favorevoli non
hanno determinato conseguenze ben più pregiudizievoli per l’incolumità dell’arbitro.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ad un comportamento
manifestatamene contrario a tutti i principi basilari dell’ordinamento sportivo e come tale meritevole
di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Ponte Pattoli, confermando l’impugnata decisione
del G.S..
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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