COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 19 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASAMORCIA RAGGIO – BALANZANO DISPUTATA IL 22.09.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 06 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 27.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 19 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CASAMORCIA RAGGIO - BALANZANO DISPUTATA IL
22.09.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 06 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL
GIORNO 27.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DRAGONI MATTEO PER SEI GIORNATE
DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
involontarietà del gesto e pertanto chiedeva l’annullamento della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Va preliminarmente rilevato che l’arbitro della gara, Sig. Luca Berliocchi, non si è
presentato neanche alla presente convocazione della Commissione Disciplinare,
adducendo “ motivi di lavoro”.
- L’assenza del direttore di gara non consente pertanto di confermare la dinamica del
fatto così come descritta nel referto, in particolare per quanto riguarda la volontarietà del
gesto.
- Nel ricorso si sostiene infatti che la mano sarebbe stata appoggiata dal calciatore
Matteo Dragoni sul petto dell’arbitro solo in conseguenza di una spinta ricevuta e non per
un movimento volontario.
- Tale ricostruzione appare credibile nei termini riportati nel reclamo, per il fatto che
intorno all’arbitro si era creata una mischia di giocatori che stavano protestando,
provocando verosimilmente la perdita di equilibrio del Dragoni.
- Ulteriore elemento dal quale è possibile dedurre la validità della tesi difensiva fornita
dalla società ricorrente, è costituito dal fatto che il direttore di gara ha dichiarato di non
aver riportato “ alcun dolore né danno fisico”.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Casamorcia Raggio, annulla la
sanzione inflitta dal G.S..
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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